dalla Luna

 

Il recupero dell'irrecuperabile.

Astolfo sulla Luna,  23/10/2007


È senza entusiasmo ed anzi con una punta di fastidio che ci tocca ragionare sulla questione della supposta reintroduzione degli esami di riparazione: è in corso infatti l’ennesima polemica politica non tanto nel merito della questione stessa, quanto sul mancato rispetto della gerarchia delle fonti del diritto nell’innovare la materia; mentre infatti l’abolizione degli esami di riparazione avvenne per legge nell’ormai lontano 1995, il loro ripristino sarebbe avvenuto per decreto ministeriale, fonte secondaria della produzione normativa che non può, per principio, contraddire fonti primarie.
Ha un bel dire il Ministro che non di esami di riparazione si tratta bensì di “rimodulazione dei tempi di recupero dei debiti formativi”; il fatto è che il clamoroso errore sul piano della comunicazione è ormai stato fatto, ed è arduo porvi rimedio: lo dimostra la protesta studentesca che in questi giorni dilaga, ammirevole negli intenti ma purtroppo inficiata da gravi lacune informative.
Il fatto è che il D.M n. 80 del 3 ottobre ’07 cerca di porre rimedio ad un secondo errore, ben più grave del primo in quanto di natura normativa, contenuto nel D.M n. 42 del maggio di quest’anno. L’errore consisteva, com’è risaputo, nel rendere il superamento dei debiti formativi obbligatorio per l’accesso all’Esame di Stato, dimenticando che una percentuale crescente di studenti trascina senza speranza tali debiti da un anno all’altro: l’attuazione di tale norma avrebbe comportato per questi non pochi studenti un gap di fine carriera scolastica difficilmente superabile, con probabile innesco di complicati contenziosi burocratico-amministrativi.
La “toppa” è rappresentata dall’art. 5 del DM 80 che prevede “al termine delle lezioni” il “rinvio della formulazione del giudizio finale” e contestualmente la comunicazione alle famiglie degli “interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell’anno scolastico”. Ora, se si considera che la locuzione “al termine delle lezioni” altro non indica che lo scrutinio di fine anno scolastico, unica sede legalmente idonea a “constatare il mancato conseguimento della sufficienza in una o più disciplini”, l’interpretazione (teleo)logica della norma implica il proseguimento dell’anno scolastico oltre lo scrutinio di fine anno scolastico.
Tale interpretazione è confermata dal successivo art. 6: che prevede “di norma entro il 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento… e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell’a.s. successivo … la formulazione del giudizio definitivo in sede di integrazione dello scrutinio finale”: apparentemente per gli alunni indebitati, e pare anche per i loro insegnanti, vengono annullate le vacanze estive. Casi come questo richiamano l’antica saggezza dei proverbi popolari, che in terra veneta risuona nell’adagio “pezo tacon del buso!”
Ma non è finita qui, perché la questione si complica ulteriormente in riferimento ai tempi e alle modalità di attuazione della norma: si presume che essa entri in vigore ad anno scolastico già avviato, dal momento che l’art. 1 del DM 80 impone alle istituzioni scolastiche di organizzare subito dopo gli scrutini intermedi gli IDEI di recupero, ossia durante il secondo quadrimestre che in molte scuole inizia a gennaio 2008.  A tal proposito gli artt. 3 e 4 indicano la possibilità di adottare diverse soluzioni didattiche ed organizzative (flessibilità oraria, gruppi di livello, soggetti esterni, modalità laboratoriali) e l’art. 9 impone alle scuole di modificare il POF dell’anno scolastico in corso per definire “le modalità di recupero e verifica dell’avvenuto saldo dei debiti formativi”. Il bello è che tali modifiche devono essere fatte entro il 31 dicembre p.v. sulla base di criteri generali stabiliti con Ordinanza Ministeriale!
Si può ipotizzare che gli studenti indebitati delle attuali IV classi (la “riforma” va a regime nel 2008/09) che stanno in questo periodo tentando il recupero dei debiti “pesanti” contratti durante lo scorso anno scolastico, dovranno con molta probabilità fra due mesi frequentare corsi di recupero per le nuove lacune nel frattempo evidenziate; ora, non mi pare particolarmente brillante un modello pedagogico che preveda lo sfasamento temporale delle attività di recupero di un quadrimestre, rispetto alle attività curricolari che hanno prodotto i debiti: introduce elementi di rigidità, sia rispetto alla durata variabile dei singoli moduli didattici alla fine di ognuno dei quali sarebbe più logico attivare i relativi recuperi, sia alla possibilità del cosiddetto recupero in itinere. Siamo d’accordo che, da un punto di vista dell’efficacia, queste modalità di recupero lasciano spesso a desiderare, tuttavia non credo che la loro rimodulazione temporale sia sufficiente a renderli più efficaci. Piuttosto sarebbe necessario ripensarne le modalità di attuazione, anche in riferimento alle soluzioni didattiche ed organizzative citate negli artt. 3 e 4 del DM; tuttavia dubito che nello spazio di due mesi sia possibile rimodellare seriamente l’istruzione secondaria con lo strumento normativo dell’Ordinanza Ministeriale. E soprattutto non sono assolutamente convinto che in sede di approvazione della legge finanziaria 2008 il Ministro riesca a ritagliarsi le necessarie risorse, fossero solo i 50 Euro all’ora per gli insegnanti di cui ha parlato recentemente.


Mestre, 22 ottobre ’07

Astolfo sulla Luna
 


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