Un piano assunzionale straordinario
dalle molte criticità
Tuttoscuola,
16.3.2015
Non c'è dubbio che in queste ore a far parlare di sé, tanto da parte degli inclusi quanto degli esclusi dal piano assunzionale straordinario, è l'art. 8 della bozza del disegno di legge sulla Buona Scuola (in realtà, Disposizioni in materia di autonomia scolastica, offerta formativa, assunzioni e formazione del personale docente, dirigenza scolastica, edilizia scolastica e semplificazione amministrativa).
Ne sono interessati, come noto, i vincitori presenti, alla data prevista per la presentazione delle domande di assunzione (ancora da determinare, ovviamente), nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale n. 82 del 24 settembre 2012 per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado di istruzione, e gli iscritti a pieno titolo, alla medesima data di scadenza prevista per i vincitori, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Per essere assunti, dunque, bisognerà presentare apposita domanda di assunzione, ai sensi di un avviso che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale e avverrà, in tutte le sue declinazioni (domanda di assunzione, espressione delle preferenze, proposta di assunzione, accettazione o rinuncia) tramite un sistema sistema informativo predisposto ad hoc e gestito direttamente dal Ministero dell’istruzione.
I vincoli cui è sottoposto il personale da assumere cominciano qui, nell'evidente ottica da parte del sistema scolastico di far combaciare le assunzioni con i fabbisogni del sistema formativo. Vediamoli:
I soggetti interessati dal piano assunzionale, se in possesso del relativo titolo di specializzazione, saranno assunti prioritariamente sui posti di sostegno. Nei fatti, la sensazione è che, se il ddl uscirà dalle Camere immutato, la scelta del sostegno sarà praticamente obbligatoria per chi è specializzato.
In caso di presenza di iscritti su più classi di concorso o gradi di istruzione, il sistema tenderà pesantemente a indirizzare la scelta verso la classe di concorso nella quale l'aspirante docente possiede il maggior punteggio.
Si ha anche un'ipotesi molto temuta, specialmente dagli iscritti nelle Gae (che saranno assunti dopo i vincitori di concorso) di improcedibilità all'assunzione, nel caso di indisponibilità di posti per gli albi territoriali definiti per ampiezza dagli Uffici Scolastici Regionali, albi in relazione ai quali il dirigente scolastico propone i contratti di docenza.
È escluso dal piano straordinario di assunzioni il personale nel frattempo entrato in ruolo.
È escluso dal piano straordinario di assunzioni il personale che non sciolga la riserva per conseguimento del titolo abilitante entro, e non oltre, il 30 giugno 2015. Non se ne parla, ma viene da pensare che un'uguale esclusione possa essere riservata anche al personale vincitore di concorso con riserva (per esempio anno di laurea o soglia di sbarramento alla prova preselettiva), in considerazione della previsione della perdita di efficacia delle graduatorie dei vincitori e ad esaurimento a decorrere dal 1° settembre 2015.
In relazione a questa perdita di efficacia delle graduatorie a fini assunzionali, l'iscritto perderà qualsiasi diritto ai fini dell’assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata (dunque anche contratti a tempo determinato e supplenze brevi), per i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria.
Il presente piano assunzionale straordinario, che prevede la creazione dell'organico dell'autonomia e potenziato, non vale per la scuola dell'infanzia (anche per quello che riguarda la perdita di efficacia delle graduatorie). È noto peraltro che si stia cercando di far rientrare i moltissimi iscritti nelle Gae della scuola dell'infanzia nell'ambito di un progetto di istruzione 0-6 anni proposto dal Partito Democratico, con tempi peraltro tutti da definire.
A nostro avviso, tutti i vincoli evidenziati presentano dei profili di criticità e sono fonte di possibile contenzioso con esito soccombente per il Ministero. Speriamo di non essere stati facili profeti, ma quando prevedevamo che la modifica del piano assunzionale avrebbe potuto creare più rischi che benefici, ci pare che non sbagliassimo. Questo, a meno che il contributo delle due Camere non sappia apportare le necessarie modifiche.