Risarciti i precari over 36 mesi
ma solo se assunti

L'indennizzo farà cessare anche i giudizi in corso
per i contratti su posti vacanti e disponibili

Antimo Di Geronimo, ItaliaOggi 3.3.2015

Renzi risarcisce i precari ultratriennalisti e salva la legge 124/99 dal maglio della Consulta. Nel provvedimento che sarà portato oggi al consiglio dei ministri, vi è anche una disposizione che prevede l'istituzione del risarcimento in favore dei precari che abbiano cumulato più di 36 mesi di servizio a tempo determinato con incarichi di supplenza annuale (fino al 31 agosto). Il risarcimento dovrebbe riguardare circa 4mila persone e, in ogni caso, sarà versato a domanda degli interessati. Che dovranno farlo entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge. Sempre se saranno immessi in ruolo, altrimenti no.

La misura risponde alla necessità di uniformarsi alle prescrizioni contenute nella sentenza della Corte di giustizia europea del 26 novembre scorso. Che ha dichiarato l'incompatibilità della normativa italiana con l'ordinamento comunitario, nella parte in cui non prevede alcun indennizzo in favore dei precari ultratriennalisti con più di tre supplenze annuali alle spalle. La sentenza, peraltro, è stata pronunciata dai giudici comunitari anche in risposta ad una questione pregiudiziale posta dalla nostra Corte costituzionale (si veda l'ordinanza 207/2013). In tale occasione, la Consulta aveva fondato il quesito dubitando della legittimità dell'articolo 4, comma 1, ultima proposizione, e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124 «disposizione la quale consente che si faccia ricorso a contratti a tempo determinato senza indicare tempi certi per l'espletamento dei concorsi e in una condizione che non prevede il diritto al risarcimento del danno». Con tali premesse, la censura della Corte costituzionale, la cui pronuncia è attesa per il 23 giugno prossimo, appare scontata.

Il conflitto esistente tra la norma sulle supplenze annuali e la normativa comunitaria è stato ormai accertato. E tale conflitto determina automaticamente l'incostituzionalità dell'articolo 4 della legge 124/99 per contrasto con l'articolo 117 della Carta. La normativa costituzionale, infatti, prevede che le norme comunitarie entrino a pettine nella nostra Costituzione. Di qui l'incostituzionalità delle disposizioni di diritto interno che contrastano con le norme comunitarie. Il vizio di legittimità, però, è limitato all'inesistenza della previsione dell'indennizzo in caso di abuso di supplenze annuali. E dunque, disporre l'introduzione nell'ordinamento di una norma che lo preveda, avrebbe come effetto quello di disarmare la Consulta. Che a quel punto si vedrebbe costretta a rigettare il ricorso per effetto di quello che i giuristi chiamano ius supervenienes: si verifica quando, prima della decisione della Corte, il legislatore interviene a sanare, con un intervento ad hoc, il contenuto di una norma altrimenti incostituzionale. La normativa generale prevede che l'indennizzo possa essere compreso tra un minimo di 4 o 5 mensilità ad un massimo di 20.

Secondo quanto risulta a ItaliaOggi, l'importo minimo previsto dall'articolato non dovrebbe superare 1,5 mensilità, se i contratti a termine hanno avuto una durata complessiva di servizio effettivamente prestato tra 3 anni e 5 anni, e quello massimo le 5 mensilità, se i contratti a termine hanno avuto una durata di servizio superiore ai 10 anni.

L'indennizzo sarà corrisposto solo al personale docente assunto con il piano di assunzione straordinario e che abbia, precedentemente all'assunzione, stipulato con le istituzioni scolastiche ed educative statali contratti annuali a tempo determinato, su posti vacanti e disponibili, di durata complessivamente superiore a 36 mesi, anche non continuativi.