DDL riforma scuola: di Lalla, Orizzonte scuola 13.3.2015 La norma era già già contenuta nella bozza del decreto legge mai presentato in Consiglio dei Ministri e viene riproposta nel DDL che il Parlamento esaminerà da lunedì 17 marzo. Con tale norma il Governo intende fornire una risposta a quella sentenza della Corte di Giustiza europea che il 26 novembre scorso ha determinato un nuovo modo di concepire il precariato in Italia. La decisione finale spetterà alla Corte Costituzionale, che ha fissato per il prossimo 23 giugno l'udienza per la decisione sulla legittimità delle norme italiane sul precariato scolastico. Una decisione molto attesa, sia per le cause già pendenti nei tribunali, sia per le conseguenze politiche che essa potrà determinare. Dopo mesi di discussioni e confronti, il Governo licenzia un testo di DDL in cui sono contenute sinteticamente queste parole "Il comma 4bis dell'art. 10 del Decreto Legislativo 6 settembre 2001 n. 368 è sostituito dal seguente "4-bis. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati con personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, salvo quanto previsto nei periodi successivi. I contratti a tempo determinato stipulati con personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di 36 mesi, anche non consecutivi". Questo passaggio non mancherà di suscitare ansia nei diretti interessati. La prima reazione infatti è quella di pensare che oltre i 36 mesi di servizio, non si possa più lavorare. Ne avevamo parlato in questo articolo In realtà stiamo parlando di 36 mesi di servizio svolti su posti vacanti e disponibili (secondo il Ministero, solo contratti al 31 agosto), svolti anche in maniera non continuativa. Inoltre la misura, secondo il Ministero, dovrebbe essere controbilanciata dall'espletamento di concorsi da svolgere con regolarità triennale (cioè il tempo giusto di svolgere 36 mesi di servizio). E quindi, nel castello architettato dal DDL, il precariato dei supplenti in Italia non dovrebbe più oltrepassare la misura dei 36 mesi perchè il passo successivo sarà l'assunzione a tempo indeterminato. Nel DDL non è citata purtroppo una formula di salvaguardia, utile qualora un mattone del castello non sai incardinato al posto giusto. Possiamo fidarci? Al momento, dicevamo, la formula "no supplenze oltre i 36 mesi" apre lo spauracchio di periodi di disoccupazione, ma vedremo come il Governo riuscirà a tenere fede alle promesse. |