Sentenza UE sui precari, a beneficiarne 6.300 Alessandro Giuliani, La Tecnica della Scuola 25.3.2015
A dirlo è stato il ministro Giannini, durante un question time: nel ddl 'Buona scuola' c'è una norma che dispone il limite di 36 mesi per contratti di lavoro a tempo. E in ogni caso, la sentenza della Corte di Giustizia Ue del novembre 2014 non obbliga lo Stato all’assunzione del personale. Per il risarcimento dei danni si prevede un fondo. Ma per i sindacati i numeri sono davvero risicati. Alla luce di questa premesse, “la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del novembre 2014 non obbliga lo Stato all’assunzione del personale” della scuola che si è visto rinnovare illegittimamente i contratti a tempo determinato, ha tenuto a dire Giannini. Pertanto, “il rinnovo illimitato” di contratti di lavoro a tempo determinato nel settore “per soddisfare esigenze permanenti e durevoli delle scuole statali non è giustificato”. La sentenza, secondo Giannini, “pone il divieto del rinnovo a termine” dei contratti per i docenti e il personale ausiliario, “l’obbligo del risarcimento” per le pratiche dichiarate illegittime e “l’attivazione delle procedure concorsuali” per la copertura dei posti disponibili. Giannini ha aggiunto che "nel ddl 'Buona scuola' c'è una norma che dispone il limite temporale di 36 mesi quale massima durata per contratti di lavoro successivi al tempo determinato. Per il risarcimento dei danni si prevede la costituzione di un fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali che abbiano ad oggetto il contenuto della sentenza Ue. E sulle procedure concorsuali si prevede l'avvio delle procedure per assunzione a tempo indeterminato del personale docente". Di tutt’altro avviso, però, sono i sindacati. Che rivendicano un numero decisamente più alto di docenti abilitati con tre anni di anzianità, svolti su posti liberi, e quindi anche un budget con molti più zeri per indennizzarli a seguito delle mancate assunzioni. |