Ddl Buona Scuola, quel comma 'naif' Tuttoscuola, 16.3.2015 Suscita una curiosità simile all'esclusione degli iscritti nella graduatoria di merito concorsuale dal piano assunzionale straordinario, l'art. 12 della bozza del ddl sulla buona scuola sul Divieto di contratti a tempo determinato e Fondo per il risarcimento. Se il comma 2 dell'art. 12 sembra lungimirante nella previsione di un Fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a 36 mesi, frutto delle sentenze che via via stanno condannando l'amministrazione, pare piuttosto naif il comma 1. Il comma 1 infatti sostituisce il comma 4-bis dell’articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, escludendo dalla stipula di contratti a tempo determinato il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, che hanno maturato o andranno a maturare oltre 36 mesi, anche non consecutivi, per la copertura di posti vacanti e disponibili. Se non si tratta di lista di proscrizione da tutte le scuole della Repubblica, poco ci manca! In realtà, per contrastare il fenomeno della reiterazione eccessiva di contratti a termine, occorrerebbe svuotare le graduatorie precedenti e indire nuovi e regolari concorsi al più presto. La prima azione, il Governo sembra intenzionato a compierla, pur con la grave lacuna dell'esclusione degli iscritti nelle graduatorie di merito concorsuali. Sulla seconda, sono attese risposte. |