Vigilanza alunni durante intervallo
e assemblee: a chi spetta?

di Patrizia Del Pidio, Orizzonte scuola 16.3.2015

A chi spetta il compito e la responsabilità della vigilanza degli alunni durante la pausa della ricreazione e durante le assemblee di classe e di istituto?

Durante le assemblee di Istituto le lezioni sono sospese e, anche se i docenti non hanno obblighi didattici nei confronti degli alunni, restano comunque responsabili di quello che accade agli alunni durante l’orario scolastico. Proprio per questo motivo i docenti devono vigilare sullo svolgimento dell’assemblea anche se tale obbligo non è riportato nel Contratto di lavoro e neanche nel Testo Unico.

Nel caso di assemblee in cui gli alunni si riuniscono in aule diverse da quelle in cui abitualmente svolgono lezione, l’obbligo delle loro vigilanza è della scuola e in particolare del dirigente scolastico che però non ha l’obbligo e il peso di dover provvedere a tale vigilanza da solo. Il dovere del dirigente è quello di organizzare l’assemblea utilizzando gli insegnanti che sono obbligati alla vigilanza dal Codice Civile che all’articolo 2048 specifica che gli insegnanti sono responsabili dei comportamenti dei propri allievi nel tempo in cui essi sono sotto la loro vigilanza. A stabilire quanti e quali insegnanti dovranno vigilare sull’assemblea sarà lo stesso dirigente facendo in modo che la vigilanza non diventi un aggravio dell’orario di servizio di ogni docente.

A tal proposito esiste una sentenza della Corte di Cassazione, la 3074 del 30/3/1999 che ha stabilito quali sono le responsabilità dei docenti nei confronti degli alunni. Nella sentenza si specifica che la scuola ha il dovere di vigilare sugli alunni per tutto il tempo che gli sono affidati, non solo nell’orario di attività scolastica ma anche durante la ricreazione, durante le gite scolastiche, i viaggi di istruzione ecc…

La Nota Ministeriale 4733 del 26/11/20 chiarisce che i docenti abbiano diritto ad assistere alle assemblee a nulla toglie che per gli insegnanti in servizio durante le assemblee sussista anche un obbligo contrattuale senza per questo ledere il diritto degli alunni a riunirsi liberamente in assemblea.

Se durante le ore di lezione l’omessa vigilanza ricade direttamente sui docenti, durante le ore di assemblea ricade sul dirigente che è il legale rappresentante della scuola: la scuola quindi è tenuta alla vigilanza sugli alunni e il dirigente ha il dovere di organizzarla  utilizzando le risorse a sua disposizione.

Ricreazione e vigilanza

Durante le pause della ricreazione, anche se non specificato da nessuna normativa, la vigilanza spetta al personale docente di turno. Di solito a stabilire ciò è un regolamento interno di ogni singola scuola ma anche il CCNL del 2007 che all’articolo 28/10 recita che l’orario speso dagli insegnanti nella vigilanza durante la ricreazione e durante il servizio di mensa rientra nell’orario di attività didattica.

A disciplinare l’intervallo è, poi, il regolamento di istituto per quanto riguarda l’organizzazione della vigilanza, che, come sottolinea una sentenza della Corte di Cassazione, la 6937 del 23/6/1993, non richiede la costante presenza dei docenti ma soltanto che essi mantengano le misure organizzative che favoriscano la disciplina tra gli alunni. 

Per approfondire l'argomento: http://www.orizzonte scuola.it/guide/vigilanza