Esami di Stato secondaria II grado 2015:
la circolare per formare le commissioni.
Domande dal 4 marzo
di Lalla, Orizzonte scuola
4.3.2015
Il Miur pubblica la circolare n. 1665/2015 sulla formazione delle commissioni per gli Esami di Stato 2015. I commissari esterni dovranno presentare la domanda su Istanze on line dal 4 al 20 marzo 2015 ore 14.00
Scadenze
Termine per la designazione dei commissari interni da parte dei consigli di classe e delle proposte di configurazione da parte dei Dirigenti Scolastici 3/3/2015
Termini per la trasmissione, tramite istanza POLIS, delle schede di partecipazione (Modello ES-1) 4/3/2015 - 20/3/2015 (ore 14,00)
I docenti non ancora registrati su Istanze on line possono farlo attraverso la Guida predisposta da OrizzonteScuola.it
I risultati, cioè la formazione delle commissioni, saranno resi noti nell'ultima decade di maggio. Lo speciale di OrizzonteScuola.it: guide, consulenza, normativa
Personale che ha l’obbligo di presentare la scheda (Modello ES-1)
dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e ad istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonché i dirigenti preposti ai Convitti nazionali e agli Educandati Femminili;
i docenti – ivi compresi i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all’art. 5 della legge 3 maggio 1999 n. 124 e gli insegnanti di arte applicata - con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali:
che insegnano, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nei programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi di studio;
che insegnano materie rientranti nelle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni;
che sono compresi in graduatorie di merito per dirigente scolastico;
che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, le funzioni di dirigente scolastico incaricato o di collaboratore nelle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado;
i docenti – ivi compresi i docenti tecnico-pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all’art. 5 della legge 3.5.1999, n. 124 e gli insegnanti di arte applicata – con rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al termine
dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, in servizio in istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado:
che insegnano, nelle classi terminali e non, discipline rientranti nei programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi di studio;
che insegnano materie riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento o di idoneità di cui alla legge n. 124/1999 o di titolo di studio valido per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli;
i docenti, se non designati commissari interni, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con almeno dieci anni di ruolo in servizio presso istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado oppure provvisti di laurea
almeno quadriennale e specialistica
I docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno la facoltà di presentare la scheda di partecipazione alla commissione d’esame in qualità di presidenti e/o commissario esterno e possono essere designati commissari interni.
I docenti di sostegno possono essere designati commissari interni e hanno facoltà di presentare domanda per la nomina a presidente e commissario esterno (vedi punto 1.e. lettera a)
criteri generali).
I docenti che usufruiscono di semidistacco sindacale o semiaspettativa sindacale hanno la facoltà e non l’obbligo di partecipare all’esame quali presidenti, commissari interni o esterni.
Si richiama l’attenzione sul fatto che il personale della scuola, appartenente alle tipologie aventi titolo alla nomina a commissario, può contestualmente chiedere anche la nomina a presidente di commissione, purché in possesso dei requisiti richiesti.
Personale che ha facoltà di presentare la scheda (Modello ES-1 oppure Modello ES-2)
a) Hanno facoltà di presentare la scheda come presidenti:
i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti statali di istruzione primaria e secondaria di primo grado, provvisti di abilitazione all’insegnamento negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
i professori universitari di prima e seconda fascia, anche fuori ruolo;
i ricercatori universitari confermati;
i direttori delle istituzioni A.F.A.M.;
i docenti di ruolo delle istituzioni A.F.A.M.;
i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale, compresi i docenti tecnico-pratici e gli insegnanti di arte applicata;
i dirigenti e i docenti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l’anno in corso) secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 3,lettera f) della legge n. 425/1997;
i docenti di sostegno che siano in una delle condizioni indicate dall'art. 5 del D.M. n. 6 del 17 gennaio 2007. Non possono presentare domanda di partecipazione alle commissioni in qualità di presidenti i docenti di sostegno che hanno seguito durante l’anno scolastico candidati con disabilità che vanno ad esame di Stato, dovendo i docenti medesimi prestare assistenza durante gli esami (cfr. art.6, comma 1 DPR 23 luglio 1998,n.323);
i dirigenti scolastici e i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e successive modificazioni;
i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l’anno in corso) (cfr. DM n.6 del 17 gennaio 2007,articolo 5, comma 1, lettera i).
Si precisa che il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, richiesto ai docenti quale titolo per la partecipazione alle commissioni in qualità di presidente dall'art. 5 del D.M. n. 6 del 17 gennaio 2007, deve intendersi riferito al servizio di ruolo prestato cumulativamente non solo nella scuola secondaria di secondo grado, ma anche negli altri gradi scolastici.
b) Hanno la facoltà di presentare la scheda come commissari esterni:
i docenti di ruolo, in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale, compresi i docenti tecnico pratici e gli insegnanti di arte applicata;
i docenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione, che, prima di svolgere l’attività di sostegno, siano stati in una delle condizioni indicate dall'art. 5 del D.M. n. 6, del 17 gennaio 2007. Non possono presentare domanda di partecipazione agli esami di Stato per commissario esterno, come già precisato per nomina a presidenti, i docenti di sostegno che hanno seguito durante l’anno scolastico alunni con disabilità, che vanno ad esame di Stato, dovendo i medesimi docenti prestare assistenza durante l’esame (cfr. art.6, comma 1, DPR 23-7-1998,n.323);
i docenti in situazione di handicap o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e successive modificazioni;
i docenti, già di ruolo in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l’anno in corso), in considerazione dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento di cui alla legge n. 124/1999 posseduta (cfr. DM n.6 del 17 gennaio 2007, articolo 6, comma 1, lettera d);
i docenti di ruolo nella scuola secondaria di primo grado, utilizzati per l’intero anno scolastico su scuola secondaria di secondo grado, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento (“assimilati” allo posizione giuridica “H” di cui all’allegato 6 alla presente circolare);
i docenti che, negli ultimi tre anni incluso l’anno in corso, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche, abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di
abilitazione o idoneità all’insegnamento di cui alla legge n. 124/1999 alle materie comprese nelle classi di concorso afferenti ai programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado.
Il personale a) e b) di cui sopra, non in costanza di rapporto di servizio, deve dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, di trovarsi nelle situazioni indicate dalla presente circolare ai fini del conferimento della nomina; il personale medesimo può presentare la scheda secondo il modello ES-1 all’ambito territoriale provinciale della provincia di residenza.
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