Esame I ciclo (medie).
La nostra guida completa sulle prove scritte:
chi le decide, Invalsi, durata. Un po' in anticipo

di Paolo Pizzo, Orizzonte scuola 17.3.2015

Esame di stato I grado. Prove scritte compresa quella nazionale: chi decide le date? E la durata? Quali le discipline interessate? Le prove scritte a carattere non nazionale devono svolgersi obbligatoriamente prima di quella nazionale? Quali particolari modalità per le lingue comunitarie? Le FAQ di Orizzonte scuola

PREMESSA

Partiamo dalla normativa generale che detta i criteri fondamentali dell’ammissione degli allievi all’esame e i tempi di svolgimento degli stessi.

L’ammissione all’esame degli alunni interni, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell’anno scolastico (art. 3, c. 2, DPR n. 122/2009), è disposta, CON DECISIONE ASSUNTA A MAGGIORANZA DAL CONSIGLIO DI CLASSE, nei confronti dell’alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline (valutate queste con un unico voto) e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Il giudizio di idoneità è espresso in decimi, considerando il percorso scolastico complessivo compiuto dall’allievo nella scuola secondaria di primo grado.

In caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione all’esame medesimo, senza attribuzione di voto.

La decisione relativa all’ammissione agli esami appartiene al consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico (o da un suo delegato), a garanzia della uniformità dei giudizi sia all’interno della classe, sia nell’ambito di tutto l’istituto.

L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto sede d’esame, con indicazione “Ammesso”, seguito dal voto in decimi attribuito al giudizio di ammissione, ovvero “Non ammesso”. In caso di non ammissione all’esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie

L’art. 74, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni dispone che le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli ESAMI si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno. Mentre l’art. 184, commi 2 e 3 dispone che l’esame di licenza media si sostiene in un’unica sessione con possibilità di prove suppletive per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi. Le prove suppletive devono concludersi prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo”.

Pertanto, gli esami devono necessariamente concludersi entro il 30/6, mentre eventuali prove suppletive possono essere previste fino a prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.

FAQ

Il calendario delle prove scritte è deciso dal dirigente scolastico della scuola sede d’esami o autonomamente dalla commissione d’esame?

Ai sensi dell’ art. 9 comma 22 dell’O.M. 90 del 21 maggio 2001 (e successive ordinanze e circolari MIUR) il CALENDARIO DELLE PROVE SCRITTE A CARATTERE NON NAZIONALE è fissato dal DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA SCUOLA SEDE D’ESAMI, SENTITO IL COLLEGIO DEI DOCENTI. Nel rispetto della libertà di professione religiosa, nella calendarizzazione delle prove si terrà conto della presenza di alunni di religione ebraica.

Pertanto, NON È LA COMMISSIONE, in modo autonomo, a decidere la DATA delle prove scritte a carattere non nazionale.

Quali discipline riguardano le prove scritte? Chi decide le modalità dello svolgimento delle prove di lingue comunitarie? Chi per la durata delle prove?

Le prove scritte per l’esame di Stato al termine del primo ciclo continuano a riguardare, come per il passato, l’italiano, la matematica e le lingue straniere.

Ai sensi dell’art. 11/23 dell’O.M. 90/2001 le prove scritte si dovrebbero svolgere nel seguente ordine: italiano, lingua straniera, matematica. In realtà è ormai prassi consolidata che il DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA SCUOLA SEDE D’ESAMI, SENTITO IL COLLEGIO DEI DOCENTI possa anche decidere di invertire l’ordine delle prove e prevedere anche dei giorni di “pausa” tra uno scritto e un altro.

La prassi più consolidata vede lo svolgimento prima della prova di italiano, poi quella di matematica e infine le prove di lingua straniera.

Ai sensi della C.M. 32/2008 le prove scritte devono svolgesi IN GIORNI DIVERSI (unica eccezione potrà essere quella dello scritto delle prove di lingua di cui parleremo più avanti) la cui durata oraria è definita, in modo coordinato, dalla COMMISSIONE ESAMINATRICE DI CIASCUNA SCUOLA.

Più nello specifico:

La prova scritta di italiano, la cui data ricordiamo viene stabilita dal DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA SCUOLA SEDE D’ESAMI, SENTITO IL COLLEGIO DEI DOCENTI viene formulata in modo da consentire all’alunno di mettere in evidenza la propria capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze acquisite. La prova dovrà accertare la coerenza e l’organicità del pensiero, la capacità di espressione personale e il corretto ed appropriato uso della lingua.

Nel rispetto dell’autonomia delle singole scuole, la prova di italiano si svolge sulla base di almeno tre tracce, formulate in modo da rispondere quanto più possibile agli interessi degli alunni. Le tracce, a scelta del candidato, terranno conto delle seguenti indicazioni di massima:

  • esposizione in cui l'alunno possa esprimere esperienze reali o costruzioni di fantasia (sotto forma di cronaca, diario, lettera, racconto o intervista ecc.);

  • trattazione di un argomento di interesse culturale o sociale che consenta l'esposizione di riflessioni personali;

  • relazione su un argomento di studio, attinente a qualsiasi disciplina.

La prova scritta di matematica ed elementi di scienze e tecnologia, la cui data ricordiamo viene stabilita dal DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA SCUOLA SEDE D’ESAMI, SENTITO IL COLLEGIO DEI DOCENTI deve tendere a verificare le capacità e le abilità essenziali individuate dal curricolo di studi. La prova può essere articolata su più quesiti, che non comportino soluzioni dipendenti l'una dall'altra per evitare che la loro progressione blocchi l'esecuzione della prova stessa. Nel rispetto dell’autonomia delle scuole, i quesiti potranno toccare aspetti numerici, geometrici e tecnologici, senza peraltro trascurare nozioni elementari nel campo della statistica e della probabilità. Uno dei quesiti potrà riguardare gli aspetti matematici di una situazione avente attinenza con attività svolte dagli allievi nel corso del triennio nel campo delle scienze sperimentali. La commissione deciderà se e quali strumenti di calcolo potranno essere consentiti, dandone preventiva comunicazione ai candidati. 

Per quanto riguarda le lingue comunitarie, i COLLEGI DEI DOCENTI oltre a stabilire la data in cui verrà svolta la prova, procederanno per tempo a deliberare la modalità di svolgimento, scegliendo tra le seguenti ipotesi:

  1. prova scritta articolata su contenuti afferenti la prima e la seconda lingua comunitaria, che potrà attuarsi in forme differenziate (elaborato, composizione, questionario, simulazione di dialogo, ecc.);

  2. prove scritte separate in giorni diversi per le due lingue comunitarie insegnate;

  3. prova scritta della prima lingua comunitaria insegnata e conseguente specifica trattazione e valutazione della seconda lingua comunitaria in sede di colloquio pluridisciplinare.

Tali modalità andranno tuttavia deliberate/ratificate in sede di riunione preliminare e inoltre si devono tenere presente le ultime direttive del Ministero (soprattutto per ciò che riguarda il punto b e c sopra riportati).

Giova infatti ricordare a tal proposito cosa indica la C.M. 48/2012 al punto “Prove scritte delle lingue comunitarie”:

“L’insegnamento della seconda lingua comunitaria, giunto ormai a sistema in modo generalizzato e consolidato, è OGGETTO DI AUTONOMA VALUTAZIONE MEDIANTE L’EFFETTUAZIONE DI PROVA SCRITTA.

Le COMMISSIONI D’ESAME, NELLA LORO FUNZIONE ORGANIZZATIVA, POSSONO STABILIRE SE SVOLGERE LE DUE PROVE SCRITTE PER LE LINGUE COMUNITARIE IN UN UNICO GIORNO O IN DUE GIORNI DISTINTI, FERMA RESTANDO L’OPPORTUNITÀ CHE TALI PROVE SI SVOLGANO SEPARATAMENTE E SIANO OGGETTO DI AUTONOMA VALUTAZIONE.”

NOTA BENE

Si noti come mentre le date delle prove scritte a carattere non nazionale (e le particolari modalità di svolgimento delle prove di lingua da ratificare comunque in sede plenaria) sono stabilite dal DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA SCUOLA SEDE D’ESAME, SENTITO IL COLLEGIO DEI DOCENTI, la durata invece delle stesse è definita, in modo coordinato, dalla COMMISSIONE ESAMINATRICE DI CIASCUNA SCUOLA.

Ricordiamo che il Decreto Ministeriale 26 agosto 1981 (criteri ORIENTATIVI per gli esami di licenza media) prevedeva 4 ore per le prova di italiano e 3 ore per la prova di matematica e per quella di lingua.

Quando si svolgerà la prova a carattere nazione dell’INVALSI?

La calendarizzazione della prova INVALSI non rientra nelle competenze del dirigente scolastico o del presidente di commissione ma viene decisa, per tutto il territorio nazionale, dal MIUR.

Qualora l’indisponibilità della sede d’esame nel giorno fissato, determinata da motivi eccezionali, non consenta l’espletamento della prova scritta nazionale nella sessione ordinaria, la prova stessa si terrà nella prima sessione suppletiva. Di ciò il presidente della Commissione informa gli Uffici scolastici regionale e provinciale, la scrivente Direzione e l’INVALSI.

Le prove scritte devono necessariamente svolgersi prima della prova Invalsi?

No. Le prove scritte a carattere non nazionale POSSONO TENERSI IN UNA DATA PRECEDENTE O SUCCESSIVAMENTE (OVVERO IN PARTE PRIMA E IN PARTE DOPO) (C.M. 48/2012). Pertanto, il dirigente scolastico della scuola sede d’esame, sentito il collegio dei docenti, potrà deliberare che una o più prove scritte a carattere non nazionale siano svolte dopo.