Anno di prova, per assunti a settembre di Paolo Damanti, Orizzonte scuola 19.3.2015 Nella bozza del DDL pubblicata dalla nostra redazione (ricordiamo che è già stata oggetto di revisione) si parla anche di anno di formazione. I politici di maggioranza e non solo hanno più volte ribadito la volontà di rivedere l'anno di prova, rendendolo più "severo" al fine di trasformarlo in uno strumento di selezione. Nel sussegurisi di emendamenti, risoluzioni e bozze che in questi mesi hanno animato il dibattito sull'argomento, l'articolo 9 del testo del DDL in nostro possesso, sembra giungere ad una versione che, in conformità con lo spirito dell'intera riforma, ritagli al dirigente un compito centrale. Innanzitutto, viene ribadito il tetto di 180 giorni di servizio effettivo per considerare valido l'anno di prova, dei quali, almeno 120 giorni per le attività didattiche. E' il dirigente che sottopone il personale docente ed educativo alla valutazione del suo percorso di formazione, sulla base di "un'istruttoria" (probabilmente il testo si riferisce ad una relazione). Saranno sentiti (con il termine sentiti si prefigura un parere non vincolante), il Collegio docenti e il Consiglio d'istituto. Come si svolgerà l'anno di prova è un particolare non presente nella bozza, dato che l'elaborazione del percorso di formazione del neoassunto sarà elaborato dal Ministero in un decreto ad hoc che determinerà gli obiettivi, le attività, i criteri di valutazione. Tra le novità, la possibilità da parte del dirigente di ispezionare direttamente in classe il lavoro del neoassunto. Cosa accade in caso di valutazione negativa? Il dirigente provvederà alla "dispensa" (che in soldoni significa licenziamento) al servizio con effetto immediato e senza obbligo di preavviso. |