Autonomia: un confronto tra Buona scuola e la proposta Aprea del 2008
Tuttoscuola,
15.3.2015
Abbiamo provato a mettere a confronto alcune voci chiave di quanto previsto dal Disegno di legge sulla Buona Scuola con la proposta di legge n. 953 presentata il 12 maggio 2008 dall’allora deputata (e poi presidente della VII Commissione Cultura e istruzione) Valentina Aprea.
La proposta suscitò fortissime resistenze e polemiche, e fu successivamente modificata e mediata dalla stessa Aprea fino ad essere approvata, verso la fine della legislatura, da una ampia maggioranza.
Come si vede nella tabella comparativa qui sotto, ci sono analogie e differenze. Tra le analogie ci sono la chiamata diretta dei docenti da parte delle scuole (uno dei punti più contestati della proposta Aprea), e la laurea abilitante, con la soppressione del TFA.
L’autonomia delle scuole sembra più marcata nel modello Aprea, che prevede Consigli di amministrazione e possibilità per le scuole di costituirsi in Fondazioni, mentre il modello della Buona Scuola, nella versione uscita dal Consiglio dei ministri, punta tutto sui dirigenti scolastici, i cui autonomi poteri e responsabilità appaiono grandemente accresciuti, in molti casi ben al di là - riteniamo - delle aspettative degli interessati e delle organizzazioni che li rappresentano.
In ogni caso il significativo lavoro fatto nella scorsa legislatura in Parlamento, se vi si saprà attingere in maniera aperta e costruttiva, potrebbe tornare utile nel percorso parlamentare del disegno di legge sulla Buona scuola.
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Ddl BUONA SCUOLA |
Ddl 953/08 APREA |
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Reclutamento |
Concorso nazionale su base regionale; chiamata diretta dagli albi territoriali da parte dal dirigente scolastico (Art. 7, c. 2) |
Concorso di istituto triennale; chiamata diretta da parte delle scuole |
Abilitazione |
Inclusione del percorso abilitativo all’interno di quello universitario con tirocinio (art. 21, delega) |
All’interno dei corsi di laurea magistrale con tirocinio |
Albo professionale |
Albi territoriali |
Albi regionali |
Figure professionali |
Non sono previste figure distinte |
Tre figure: docente iniziale, ordinario, esperto |
Carriera |
Scatti di anzianità.
Incarichi triennali retribuiti, rinnovabili, conferiti dal dirigente scolastico.
Bonus per merito, assegnato dal dirigente scolastico.
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Retribuzione differenziata nei tre livelli.
Scatti biennali per anzianità.
Retribuzione aggiuntiva per incarichi complessi (solo docenti ordinari ed esperti). |
Passaggi di livello |
Non previsti |
1) Da iniziale e ordinario: a domanda con selezione per soli titoli
2) Da ordinario a esperto: a domanda con formazione e concorso gestito da reti di scuole |
Formazione in servizio |
obbligatoria, permanente e strutturale (art 10, c.3) |
Non obbligatoria, ma è valorizzato il ruolo delle associazioni professionali disciplinari |
Autonomia |
Statuto autonomo (art. 21 c. 2 lett.
f) e potestà regolamentare.
Si punta sulla “valorizzazione del ruolo dell’istituzione scolastica” e sulla “responsabilizzazione del dirigente scolastico” (art. 21, delega).
Erogazioni liberali con credito
d’imposta.
Finanziamenti esterni e
sponsorizzazioni (art. 3 c. 2) |
Statuti autonomi e potestà
regolamentare.
Possibile costituzione di Fondazioni. |
Organo di governo |
Consiglio di istituto.
Riforma degli organi collegiali
(art. 21 c. 2 lett. f).
Organi rappresentativi nazionali,
regionali e territoriali. |
Consiglio di amministrazione.
Riforma degli organi collegiali.
Organismi tecnici rappresentativi
della funzione docente, nazionale
e regionali. |
Dirigenza |
Dirigente scolastico con poteri rafforzati (art. 2, c.1) |
Dirigente scolastico
Vicedirigente, funzione cui si accede tramite concorso per titoli ed esami, può essere esonerato da insegnamento |