Quando è possibile l'attivazione di sezioni L.L. La Tecnica della Scuola 30.3.2015
Il Miur ribadisce che eventuali sezioni aggiuntive possono essere istituite se le risorse di organico assegnate lo consentono e purché non si creino situazioni di esubero di personale Il Ministero ricorda che il regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo (DPR 5 marzo 2013, n.52) all’art. 3 comma 5 recita testualmente: “nel rispetto della programmazione regionale dell’offerta formativa, e tenuto conto della valutazione effettuata dall’ufficio scolastico regionale, le sezioni ad indirizzo sportivo di ciascuna regione non possono essere istituite in numero superiore a quello delle relative province, fermo restando il conseguimento, a regime, degli obiettivi finanziari di cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed evitando comunque che l’attivazione di tali sezioni possa determinare esuberi di personale in una o più classi di concorso. Eventuali sezioni aggiuntive di liceo ad indirizzo sportivo possono essere istituite qualora le risorse di organico annualmente assegnate lo consentano e sempreché ciò non determini la creazione di situazioni di esubero di personale”. Visto quanto sopra, dunque, gli Uffici scolastici regionali dovranno attenersi a quanto contenuto nel Regolamento e alle indicazioni successivamente impartite con la circolare sulle iscrizioni (C.M. 51/2014) e sugli organici (C.M. del 27 febbraio 2015). |