Ddl Buona scuola/2. Tuttoscuola, 13.3.2015 Un’altra novità (per la precedente si veda Ddl Buona scuola/1. Gli albi regionali) contenuta nel ddl di riforma è l’incarico di docenza conferito direttamente dal dirigente scolastico. Non si tratta dell’assegnazione dei docenti alle classi, come avviene da sempre, bensì della chiamata diretta del dirigente dagli albi regionali a cui i nuovi docenti sono iscritti. Non sono, quindi, i docenti neo-nominati a scegliere la sede di servizio, ma è il dirigente a chiamarli nella sede dell’istituzione scolastica. Il dirigente scolastico propone gli incarichi di docenza per la copertura dei posti assegnati all’Istituzione scolastica cui è preposto sulla base del Piano triennale di cui all’articolo 2, ai docenti iscritti negli albi territoriali, … nonché al personale docente di ruolo già in servizio presso altra Istituzione scolastica (ddl riforma, art.7, c. 2). Non è chiara la dizione relativa a docenti di ruolo già in servizio presso altra istituzione scolastica. Si tratta di una norma destinata a sollevare critiche e dubbi sulla discrezionalità delle scelte del dirigente scolastico. In proposito è previsto che il dirigente scolastico renda pubblici i criteri di scelta. L’attribuzione, da parte dei dirigenti scolastici, degli incarichi ai docenti, avviene nel rispetto dei seguenti principi e criteri: …. pubblicità dei criteri che ciascun dirigente scolastico adotta per selezionare i soggetti cui proporre un incarico, tenuto conto dei dati disponibili nel Portfolio di cui all’articolo 11 e pubblicità degli incarichi conferiti e della relativa motivazione a fondamento della proposta (ddl riforma, art.7, c. 3, lett. b e c). L’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, ma non riguarda i docenti di ruolo attualmente in servizio all’interno dell’istituzione scolastica. Potrà invece riguardare i docenti che arrivano con la mobilità. Poiché l’incarico di docenza viene conferito dal dirigente scolastico a chi è iscritto agli albi regionali, i trasferimenti del personale docente non verranno verso una sede, bensì verso gli albi regionali. Al personale docente già assunto a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge non si applica la disciplina … di proposta dell’incarico da parte del dirigente scolastico …, salvo che in caso di mobilità territoriale e professionale, all’atto della quale anche i docenti in questione sono iscritti negli albi.
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