Per accogliere uno studente proveniente dall’estero
serve la dichiarazione di valore del titolo di studio
di Lorena Loiacono, Il Sole 24 Ore
26.3.2015
Accogliere uno studente straniero tra i banchi di scuola e dover valutare, con massima sicurezza, il livello di preparazione partendo dal titolo di studio conseguito all'estero: accade sempre più spesso nelle scuole italiane. Così come nelle università. I dirigenti scolastici possono contare sulla dichiarazione di valore.
Una carta di identità del titolo di studio
Per poter equiparare i diversi percorsi di studio esteri con quello italiano, al momento di iscrivere lo studente a scuola, i presidi si avvalgono della Dichiarazione di valore del titolo di studio. Si tratta di una sorta di documento di riconoscimento rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche italiane all’estero, come le ambasciate e i consolati. A rilasciare la dichiarazione deve essere la rappresentanza diplomatica competente per zona, la più vicina quindi all'istituzione che ha rilasciato il titolo di studio straniero.
Che cosa deve contenere
Nella dichiarazione di valore devono essere indicati i dati anagrafici dello studente, la data di rilascio del titolo e le informazioni sull’istituzione che lo ha rilasciato. E ancora, indicazioni sulla durata del ciclo di studio, su campo, specializzazione e indirizzo, la media generale dell’esame finale e il sistema di votazione utilizzato. Deve contenere poi informazioni sull’ordinamento scolastico nazionale, a norma della legge dell’insegnamento del 24 luglio 1995 n.84.
Quando è necessaria la dichiarazione
La dichiarazione di valore serve per il proseguimento degli studi scolastici ma non solo. Vanno valutati anche i titoli di studio per le iscrizioni presso le università, per l’omologazione di un titolo universitario che serva al proseguimento degli studi post lauream come un master o un dottorato. È necessario poi per ottenere l’equipollenza del titolo.
Nessun valore legale
La dichiarazione non ha valore legale quindi, per essere utilizzata per accedere alle pubbliche amministrazioni o alle professioni regolamentate, deve essere presentata agli uffici competenti. Agli ambiti territoriali, gli ex uffici scolastici provinciali, per i diplomi di livello pre-universitario; agli atenei per ottenere l’equipollenza delle lauree estere; al ministero dell’istruzione per l’equipollenza accademica dei dottorati esteri e ai vari ministeri per i riconoscimenti professionali.
L’apostille per la Convenzione de L’Aia
Nei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione de L’Aia del 5 ottobre 1961, per l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, per chiedere la dichiarazione è necessario apporre l'apostille sul documento rilasciato presso l'autorità interna indicata da ciascuno Stato nell'atto di adesione alla Convenzione, generalmente questo passaggio avviene al Ministero degli Esteri. Tra le comunità più presenti in Italia, provenienti dai paesi che aderiscono alla Convenzione, si annoverano Germania, Spagna e Stati Uniti, Francia, Argentina, Svezia e Finlandia, Monaco, Grecia, Ungheria, Belgio, Israele Bulgaria e Romania, Regno Unito, Russia e Repubblica Ceca.