La continuitą di servizio dei docenti
nella scuola e nella sede

Lucio Ficara, La Tecnica della Scuola 23.1.2015

Il calcolo del punteggio aggiuntivo spettante per la continuitą non č sempre semplicissimo soprattutto in alcuni casi particolari. Attenzione poi alla differenza fra continuitą sulla sede e continuitą sulla scuola.

Nella premessa delle note riferite alle tabelle di valutazione dei punteggi per la mobilitą, che si trova nell’ipotesi di contratto di mobilitą del 26 novembre 2014, č specificato che i docenti di ruolo che abbiano frequentato, ai sensi dell'art. 2 della legge 13.8.1984, n. 476, i corsi di dottorato di ricerca e al personale docente di ruolo assegnatario di borse di studio, detto periodo, se superiore ai 6 mesi, non va valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio concernente la continuitą del servizio nella scuola e nel comune di titolaritą.
In sostanza un docente che per un biennio ha frequentato un dottorato di ricerca, mettendosi quindi in aspettativa dalla scuola di titolaritą, pur mantenendo la titolaritą e il punteggio di anzianitą servizio, ha interrotto la sua continuitą di servizio nella scuola ed anche nel comune, perdendo tutto il punteggio di continuitą pregresso. Per quanto riguarda la continuitą del servizio nella scuola ed eventualmente nella sede, tale punteggio viene regolamentato dalle note 5 e 5 bis del contratto sulla mobilitą. Mentre la nota 5 si riferisce alla continuitą del servizio per la mobilitą a domanda volontaria, la nota 5 bis č riferita alla mobilitą d’ufficio e alla composizione delle graduatorie interne d’Istituto. Infatti nella mobilitą a domanda volontaria, il punteggio per la continuitą di servizio scatta dopo avere maturato un triennio di servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuitą nella scuola di attuale titolaritą, č vale 2 punti per ogni anno entro il quinquennio e 3 punti oltre il quinquennio.

Calcolo diverso sulla continuitą del servizio dei docenti č fatto invece nella mobilitą d’ufficio e nella compilazione delle graduatorie interne d’Istituto per l’individuazione dei docenti soprannumerari. In questo caso vale la nota 5 bis che cancella il vincolo triennale per fare scattare il punteggio di continuitą, che č conteggiato con le stesse modalitą di punteggio della mobilitą volontaria ma per ogni singolo anno di servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale titolaritą senza soluzione di continuitą. A questo punteggio di continuitą, sempre per la mobilitą d’ufficio e le graduatorie interne, va aggiunta anche la continuitą della sede.

Che cosa č la continuitą di servizio della sede? Si tratta della continuitą di servizio prestato nello stesso comune ma in scuole differenti. Questo punteggio vale un punto per ogni anno di scuola fatto all’interno dello stesso comune, ma bisogna specificare che tale punteggio va attribuito se la sede di titolaritą giuridica e la sede in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato.

Il punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al rientro nell’ottennio del personale trasferito in quanto soprannumerario. Č importante spiegare che il punteggio di continuitą della sede non si cumula con la continuitą del servizio nella stessa scuola, ma si applica solo se si č lavorato continuativamente in due scuole differenti dello stesso comune. Sull’utilizzo delle note 5 e 5 bis c’č molta confusione sia nelle scuole e sia negli ATP, per questo motivo č bene fare molta attenzione.