Mobilità: domanda di passaggio di ruolo e di cattedra

di Paolo Pizzo, Orizzonte scuola 15.1.2015

Si premette che può presentare domanda di passaggio di cattedra e di ruolo il personale che al momento della presentazione della domanda, abbia superato il periodo di prova.

Lo stesso deve essere in possesso della specifica abilitazione per il passaggio al ruolo richiesto ovvero, per quanto riguarda i passaggi di cattedra, della specifica abilitazione alla classe di concorso richiesta.

Pertanto il passaggio di cattedra e di ruolo ha due vincoli che devono coesistere al momento della presentazione della domanda:

  • aver superato l’anno di prova;

  • essere in possesso della specifica abilitazione per il passaggio richiesto.

Per richiedere il passaggio di ruolo c’è dunque un vincolo temporale di almeno due anni in quanto in una normale carriera scolastica il neo immesso in ruolo (o chi ha già ottenuto un passaggio)  può chiederlo solo se ha superato l’anno di prova ovvero a partire dal secondo anno (a meno che ovviamente la prova non sia rimandata ad anni successivi).

Non può quindi richiedere il passaggio di ruolo:

  • il neo immesso in ruolo 2014/15;

  • chi non ha ancora superato l’anno di prova anche se immesso in ruolo in anni precedenti al 2014/15;

  • chi ha ottenuto un passaggio di ruolo dall’ 1/9/2014 in quanto termina quest’anno scolastico l’anno di prova (180 gg);

  • chi, pur avendo superato l’anno di prova, non ha l’abilitazione per il passaggio richiesto.

es. di passaggio per il neo immesso in ruolo
immesso in ruolo 2014/15
sede definitiva 2015/16 (conferma in ruolo)
2015/16 eventuale richiesta di passaggio per il  2016/17.

Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo grado di scuola (dell’infanzia, primaria, scuola secondaria di 1° grado, scuola secondaria di 2° grado) e per una sola provincia;

Per es. chi è di ruolo nella scuola primaria non può chiedere un passaggio di ruolo per la scuola dell’infanzia e contemporaneamente un altro passaggio per il I grado, ma per un solo ruolo (es. o solo infanzia o solo I grado).

Per ciò che riguarda invece la provincia, tale vincolo riguarda il ruolo dell’Infanzia, Primaria e I grado. Per questi ruoli è possibile richiedere passaggio per una sola provincia.

Invece, nel caso di passaggio di ruolo per la scuola secondaria di 2° grado è possibile richiederlo anche per più province (il modello del II grado prevede 15 caselle che in teoria potrebbero prevedere una scelta di 15 province diverse inserendo appunto i codici di ciascuna provincia utilizzando un unico modello).

Nell’ambito del singolo ruolo, inoltre, il passaggio può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso grado di scuola.

Per esempio, il docente di ruolo nel I grado (es. A043) può chiedere un solo passaggio di ruolo, per esempio nel II grado, ma per più classi di concorso appartenenti allo stesso grado di scuola (Es. A050, A051, A052). Ovviamente per ciascuna classe di concorso richiesta bisogna essere in possesso della relativa abilitazione.

Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti.

Le domande di passaggio di cattedra o di ruolo debbono contenere, oltre alla”normale” documentazione (anzianità di servizio, dichiarazione titoli ecc.), specifica dichiarazione di superamento del periodo di prova nel ruolo di appartenenza e l'indicazione della specifica o delle specifiche abilitazioni possedute, ove necessarie per ottenere il passaggio, o del titolo di specializzazione per l'accesso a scuole con finalità speciali.

I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio debbono presentare una domanda per il trasferimento e tante domande quanti sono i passaggi richiesti. Si ricorda che le domande di passaggio di ruolo possono essere presentate per un solo ruolo.

In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l'altra il riferimento alla documentazione allegata alla prima.