TFA secondo ciclo: Orizzonte scuola 12.1.2015 Si inceppa il coordinamento Università, USR, Miur per la selezione di accesso al TFA II ciclo. Dopo la nota del 29 dicembre (chiarimenti TFA) la Crui interviene sull'ammissione dei candidati con riserva, sugli abilitati PAS che hanno superato la selezione per la stessa classe di concorso, sul numero dei tutor coordinatori. In una precedente nota del 3 dicembre 2014 inviata agli Atenei la CRUI aveva dato disposizioni sull'immatricolazione in sovrannumero dei candidati ammessi con riserva. Ciò a tutela sia dei candidati che hanno concluso il percorso di selezione con il risultato di "idonei" (quindi oltre il numero di posti bandito da quella Università), sia dei ricorrenti medesimi, per l'impossibilità di attribuire loro un punteggio non contestabile per quanto riguarda il test di accesso. Nella nota del 29 dicembre 2014 il Miur invece stabilisce "I candidati ammessi alla prova scritta con riserva su ordinanza cautelare del TAR, superate le varie prove, sono collocati in graduatoria con il punteggio ottenuto dalla somma dei voti conseguiti nel test preliminare, nelle prove scritte e orali e nella valutazione dei titoli. Qualora rientrino nei posti disponibili ovvero nei posti recuperati ad esito delle procedure di ridistribuzione sui posti vacanti, possono iscriversi ai relativi corsi. Nei casi limite in cui i candidati siano stati ammessi con riserva non effettuando una delle prove, il risultato conseguito nella predetta prova è valutato 0." Dunque, vale di più il diritto degli idonei (che hanno superato anche il test di accesso) o la cautelare del TAR permette ai candidati ammessi con riserva di partecipare alla pari per quanto riguarda l'attribuzione dei posti? Si ricordi che in gioco non è soltanto l'attribuzione del posto nella specifica Università scelta come prima opzione, ma qualora non ci fosse posto neanche nella II e III scelta, potrebbe diventare determinante per la partecipazione al corso stesso (e sulle future conseguenze a livello professionale). Per quanto riguarda inoltre i docenti già abilitati con procedura PAS, che hanno superato la selezione per la stessa classe di concorso, gli Atenei - scrive la Crui - intendono attenersi a quanto previsto dal DM 312/2014, che riserva l'ammissione al II ciclo TFA esclusivamente ai soli candidati "privi di abilitazione per la relativa classe di concorso " . Si prefigura quindi l'esclusione di quei candidati, già in possesso di abilitazione PAS, che hanno superato la selezione TFA per la stessa classe di concorso, ai fini del miglioramento del proprio punteggio (finalità non perseguibile, secondo la CRUI). Per quanto riguarda il numero dei Tutor coordinatori, stabilito con dm n. 966 del 29 dicembre 2014, si chiede l'incremento del loro numero. La CRUI chiede inoltre che vengano risolti in breve tempo le problematiche della redistribuzione degli idonei non vincitori e degli idonei in classi non attivate nella regione di provenienza, nonchè alla risoluzione del problema delle classi concorsuali con numero di posti o di idonei molto basso.
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