Quota 96, misura alla Camera ma è pronto il piano B



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Quota 96, misura alla Camera ma è pronto il piano B



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Quota 96, settimana decisiva alla Camera



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Pensioni, lo slittamento colpisce
anche chi fruisce della pensione a 64 anni

La Riforma Fornero ha riconosciuto la possibilità di un pensionamento anticipato all'età di 64 anni per i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno maturato la vecchia quota 96 entro il 2012.

Franco Rossini, Pensioni Oggi 2.1.2015

Il Governo non ha ostacolato la soluzione della vicenda dei lavoratori della scuola che non avevano potuto utilizzare i requisiti pensionistici ante riforma Fornero, perché maturati al 31 agosto 2012 e non al dicembre 2011, in contrasto con l’art. 1 del DPR 351/98 che valuta il servizio in anni scolastici e non solari.
E' stato, infatti, dichiarato ammissibile l’emendamento al DL 90/2014 che consente l’accesso a pensione, con decorrenza dal 1° settembre 2014, ai lavoratori del comparto scuola che hanno maturato i requisiti di accesso a pensione entro l’anno scolastico 2011/2012 secondo le regole previste prima dell’entrata in vigore della riforma Monti-Fornero (i cd. quota 96 della scuola). E' quanto ha dichiarato l'Onorevole Ghizzoni via Twitter.

 

Il testo ora è atteso in Aula per la prima lettura intorno al 28 luglio.

La misura (qui il testo dell'emendamento), come già anticipato da Pensioni Oggi nei giorni scorsi, consente di mantenere le vecchie regole di pensionamento in favore di 4mila docenti che hanno maturato un diritto a pensione entro il 31 Agosto 2012, secondo la disciplina pensionistica vigente sino al 31.12.2011. L'elenco numerico dovrà essere definito dall'Inps applicando un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantata dai singoli richiedente alla data del 31 dicembre 2012. Inoltre, per fare cassa, i termini di pagamento della buonuscita dei 4mila prof verrebbero corrisposti secondo l'attuale disciplina Fornero e quindi a partire da 66 anni e tre mesi per la vecchiaia, 41 anni e sei mesi, se donna e 42 anni e sei mesi, se uomo, per la pensione anticipata. Senza contare, inoltre, che ci sarà una dilatazione ulteriore qualora l'importo lordo complessivo superi i 50mila euro. 



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Saranno fatti salvi fino al 31 dicembre 2015 i trattenimenti in servizio per i magistrati e saranno ricompresi anche quelli non ancora concessi alla data di entrata in vigore del Dl 90/2014.
Per gli altri dipendenti pubblici la dead-line resta ottobre 2014. Mentre per la scuola si anticipa al 31 agosto per consentire, già da settembre, l'immissione in servizio del nuovo personale. Sono queste alcune delle novità che sono state approvate dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera in sede Referente Venerdì scorso e che saranno da questa settimana in Aula per la discussione finale.

Dunque il provvedimento, sul fronte dei trattenimenti in servizio, ha sostanzialmente retto l'esame parlamentare. Da un lato viene confermata la stretta sui trattenimenti in servizio contenuta nell'articolo 1 del Dl 90/2014 che vede il loro termine al 31 Ottobre 2014; dall'altro c'è una piccola apertura in favore dei magistrati il cui termine, pur restando fissato al 31 Dicembre 2015, ricomprenderà non solo i trattenimenti già concessi ma anche quelli non ancora in essere alla data di entrata in vigore del Decreto legge 90/2014. L'abbassamento dell'età dovrebbe invece scattare subito per i militari e per gli Avvocati dello Stato dato che gli emendamenti vanno ad abrogare il comma 3 dell'articolo 1 che, per i militari, estendeva sino al 2015 l'operatività dei richiami in servizio.

Al fine di salvaguardare la continuità didattica e di garantire l'immissione in servizio fin dal primo di settembre, il provvedimento precisa inoltre che i trattenimenti in servizio del personale della scuola verranno invece fatti salvi fino al 31 agosto 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore.


Leggi Tutto: http://www.pensionioggi.it/notizie/pubblico-impiego/riforma-pensioni-cosi-cambiano-i-trattenimenti-in-servizio-409#ixzz38hTLKaZX
 
Saranno fatti salvi fino al 31 dicembre 2015 i trattenimenti in servizio per i magistrati e saranno ricompresi anche quelli non ancora concessi alla data di entrata in vigore del Dl 90/2014.
Per gli altri dipendenti pubblici la dead-line resta ottobre 2014. Mentre per la scuola si anticipa al 31 agosto per consentire, già da settembre, l'immissione in servizio del nuovo personale. Sono queste alcune delle novità che sono state approvate dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera in sede Referente Venerdì scorso e che saranno da questa settimana in Aula per la discussione finale.

Dunque il provvedimento, sul fronte dei trattenimenti in servizio, ha sostanzialmente retto l'esame parlamentare. Da un lato viene confermata la stretta sui trattenimenti in servizio contenuta nell'articolo 1 del Dl 90/2014 che vede il loro termine al 31 Ottobre 2014; dall'altro c'è una piccola apertura in favore dei magistrati il cui termine, pur restando fissato al 31 Dicembre 2015, ricomprenderà non solo i trattenimenti già concessi ma anche quelli non ancora in essere alla data di entrata in vigore del Decreto legge 90/2014. L'abbassamento dell'età dovrebbe invece scattare subito per i militari e per gli Avvocati dello Stato dato che gli emendamenti vanno ad abrogare il comma 3 dell'articolo 1 che, per i militari, estendeva sino al 2015 l'operatività dei richiami in servizio.

Al fine di salvaguardare la continuità didattica e di garantire l'immissione in servizio fin dal primo di settembre, il provvedimento precisa inoltre che i trattenimenti in servizio del personale della scuola verranno invece fatti salvi fino al 31 agosto 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore.


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Dal 1° gennaio 2016 i lavoratori del settore privato che si riconoscono nella disposizione eccezionale di cui all'articolo 24, comma 15-bis del Dl 201/2011 dovranno raggiungere 64 anni e 7 mesi per accedere alla pensione anticipata. Parliamo di coloro che hanno raggiunto la quota 96 entro il 2012 o di quelle lavoratrici che hanno raggiunto, alla medesima data, 60 anni di età e 20 anni di contributi e che alla data del 28 Dicembre 2011 erano impiegati in attività di lavoro subordinate. 

In favore di questi lavoratori, infatti, la riforma Fornero del 2011 ha concesso la possibilità di accedere alla pensione a 64 anni. In via eccezionale. Ma questo requisito non è "fisso", deve essere adeguato alla speranza di vita e pertanto è pari, nel triennio 2013-2015 a 64 anni e 3 mesi e passa, per effetto della recente conferma individuata nel decreto 16 dicembre 2014 a 64 anni e 7 mesi dal 2016. 

Cosa significa? Si immagini un lavoratore che ha raggiunto 60 anni il 15 Dicembre 2012 con 36 anni di contributi. Ebbene per effetto della stima di vita questi potrà agguantare la pensione non piu' il 1° gennaio 2017 (il 15 Dicembre 2016 avrebbe, infatti, 64 anni) ma dovrà attendere il 1° Agosto 2017 (perchè compie 64 anni e 7 mesi a luglio 2017).