Visite specialistiche personale della scuola:
nuovi chiarimenti e vecchie conferme

di Lalla, Orizzonte scuola 11.2.2015

Anche l'Ufficio Scolastico di Venezia interviene sulla questione dei permessi per visite specialistiche, confermando l'interpretazione evidente nella nota Miur del 29 maggio 2014 e sempre sostenuta da OrizzonteScuola.it

La Nota Miur n. 5181 del 22 aprile 2014 prevede per i dipendenti pubblici che devono sottoporsi a visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, la fruizione di permessi e non più assenze per malattia.

Il Miur, con successivo avviso del 29 maggio 2014 ha precisato che le disposizioni di tale nota sono efficaci esclusivamente nei confronti del personale amministrativo appartenente al comparto Ministeri e non riguardano pertanto il personale della scuola.

Ne consegue che le assenze del personale della scuola per visite specialistiche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, continuano ad essere regolate dagli specifici articoli del CCNL comparto scuola del 2007. La circolare dell'Ufficio Scolastico di Venezia

Il chiarimento altro non è che una conferma per i lettori di OrizzonteScuola.it, anche se si  vuole ribadire la necessità di non abbassare l'attenzione su un argomento molto delicato che è quello del diritto alla salute dei lavoratori. Visite specialistiche. Nota di chiarimento Miur, ma è valida solo per i dipendenti del dicastero non per il personale della scuola di Paolo Pizzo

E allora, come comportarsi nel caso in cui è necessario assentarsi per visita specialistica? Il Decreto Legge n. 98 del 2011 stabilisce che nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.

La guida di OrizzonteScuola.it Assenze per malattia e personale della scuola: la visita specialistica