Con la ri-modifica del titolo V Pasquale Almirante, La Tecnica della Scuola 13.2.2015
Per effetto del nuovo articolo 117 della Costituzione, alle Regioni toccheranno solo i compiti di “promozione”. Stando alla relazione sul Ddl sulle riforme istituzionali lo stato riprende parte delle funzioni cedute Tra le prime rientra l’istruzione universitaria; tra le seconde «la promozione del diritto allo studio, anche universitario». Il relatore del Ddl ha spiegato che alla competenza regionale č assegnata la sola “promozione” del diritto allo studio universitario. E che, di conseguenza, č affidata allo Stato quella sugli altri aspetti costitutivi del diritto allo studio universitario: dalla definizione dei principi e delle regole di organizzazione del sistema, all'assegnazione di borse, assegni e altre provvidenze. Occorre ora il conforto dei numeri per spiegare l’attenzione al tema, due su tutti: «I dati sugli studenti che fruiscono di borse di studio (il 7% del totale, sono il 30% in Germania) o lo scandalo degli “idonei non beneficiari” di borse (il 20% del totale degli aventi diritto, con punte del 40 o addirittura del 70% in alcune regioni)». La sua speranza č che una volta in vigore il nuovo titolo V si possa finalmente invertire la rotta.
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