Autovalutazione scuole.
RAV e ruoli degli organi collegiali

di Katjuscia Pitino, Orizzonte scuola 20.2.2015

Lungi dall'essere un mero adempimento burocratico l'autovalutazione deve necessariamente indirizzare l’intera comunità educante verso un sistema di collegialità oggi più che mai diffuso e condiviso.

Il DPR n.80 del 2013, Regolamento sul sistema di valutazione in materia di istruzione e formazione, indicante all’art.6 le fasi dell’intero procedimento di valutazione che coinvolgerà per il prossimo triennio tutte le scuole statali e paritarie del sistema di istruzione, secondo una tempistica determinata, glissa su un aspetto essenziale dell’autonomia scolastica ovvero il rispetto delle competenze degli organi collegiali, già acclarate nell’antesignano D.Lgs. 297 del 1994 e nel DPR n.275 del 1999, Regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche.

Gli articoli 7 e 10 del Decreto 297 tracciano rispettivamente le funzioni spettanti al Collegio dei docenti e al Consiglio di istituto, mentre l’articolo 16 del DPR 275 stabilisce che “gli organi collegiali della scuola garantiscono l’efficacia dell’autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione” e che al dirigente scolastico compete esercitare “le funzioni di cui la decreto legislativo 6 marzo 1998, n.59, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali”.

Ad essere più precisi anche la Circolare n.47 del 2014 che delinea le scadenze dell’intero procedimento di valutazione tace sui compiti degli organi collegiali accennandovi solo nella parte relativa all’individuazione dell’unità di valutazione. Ora, poiché, attraverso il procedimento di valutazione, le scuole sono chiamate a rivestire un ruolo attivo e funzionale, soprattutto nello svolgimento dell’autovalutazione interna, sarebbe apparsa più che legittima una chiamata in causa più diretta degli organi collegiali, perlomeno in linea con le competenze e gli ambiti specifici attribuiti dallo stesso legislatore.

Sembra infatti più che riduttivo limitare ad esempio il ruolo del Collegio dei docenti all’esclusiva identificazione dell’unità di valutazione, così come indicato nella Circolare n.47, quale organo tecnico che avrà il compito di gestire l’elaborazione del Rapporto di autovalutazione perché anche agli organi collegiali spetta quindi un intervento diretto sia nella fase decisionale, di ideazione e di conduzione dell’autovalutazione di istituto che in quella di approvazione finale del RAV. Si tratta quindi di un partenza all’autovalutazione che deve necessariamente indirizzare l’intera comunità educante verso un sistema di collegialità oggi più che mai diffuso e condiviso, a meno che non si voglia considerare il RAV come un mero adempimento burocratico.

Al Collegio dei docenti concerne pertanto definire, oltre all’identificazione dell’unità di valutazione con compiti di coordinamento dei lavori, le linee operative che metteranno in moto l’autoanalisi di istituto, la quale verrà a toccare molti segmenti della vita scolastica, in particolar modo quelli legati alla didattica.

L’art.7 del D.Lgs. 297 del 1994 dispone che il collegio dei docenti “cura la programmazione dell'azione educativa (…) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica”.

Non v’è dubbio che essendo il Piano dell’offerta formativa il documento esprimente l’identità culturale e progettuale della scuola, deliberato dall’organo in parola, da lì si dovrà partire per autovalutare le azioni messe in atto e l’efficacia del processo di insegnamento-apprendimento.

Allo stesso modo, visto il progetto portentoso del procedimento di valutazione, innescato dal DPR 80/2013, anche i tempi di realizzazione meriterebbero di autoregolarsi sulla base delle scelte agite dal collegio; l’autovalutazione richiede anzitutto una pre-conoscenza di ciò che si andrà a fare nei prossimi mesi, un prendere atto de quo, altrimenti senza una riflessione co-partecipata e senza una scelta ragionata il processo si può considerare già monco in partenza.

Gli aspetti decisionali dovrebbero avere poi un prosieguo nel Consiglio di istituto, organo politico della scuola, al cui interno la rappresentanza è difatti più allargata ad altre componenti dell’istituzione scolastica.

L’autovalutazione di istituto, benché sia rivolta a migliorare gli esiti degli apprendimenti, non interessa esclusivamente la didattica, ma investe anche aspetti della vita scolastica particolarmente protetti; si pensi alla raccolta di dati ed informazioni anche ‘personali’ che convergeranno nell’autovalutazione o alle descrizioni sull’esistente che l’unità di valutazione dovrà fornire nelle varie sezioni del RAV.

In questo caso certe aree del RAV potrebbero venire ad urtare con la normativa sulla privacy . Quindi, in considerazione di ciò, è del tutto auspicabile che ci sia una approvazione formale dell’autovalutazione scolastica condivisa anche dal Consiglio di istituto, sia come manifestazione di trasparenza che di simmetria decisionale con il Collegio dei docenti.