Il permesso alla formazione per il personale docente copre l'intera giornata Orizzonte scuola 9.2.2015 Marco Barone - Nella scuola vi è voglia di formazione, di aggiornamento, formazione ed aggiornamento che, pur nella ristrettezza dei limiti quantitativi come emergenti nel CCNL comparto scuola, lasciano spesso la possibilità al personale docente di poter scegliere quale corso frequentare. Una libertà di scelta che è offerta dal variegato mondo delle realtà anche associative, enti accreditati presso il Ministero, promuovendo diverse iniziative toccando diversi argomenti, favorendo, dunque, l'arricchimento funzionale alla libertà d'insegnamento ed alla crescita dell'attività didattica. Però ci si deve scontrare con la burocrazia, una burocrazia che spesso diviene l'alibi per far pervenire con ritardo o censurare l'esistenza di corsi reputati come scomodi o perché non in linea con l'andamento governativo operante nella scuola. Ma una volta che si viene a conoscenza della possibilità di frequentare un corso di formazione è diritto del docente richiedere il permesso, un permesso che copre tutta la giornata lavorativa, a prescindere dalla durata effettiva del corso. Chiaro è l'articolo 64 del CCNL Scuola quando afferma al comma 5 che "gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. Con le medesime modalità, e nel medesimo limite di 5 giorni, hanno diritto a partecipare ad attività musicali ed artistiche, a titolo di formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche". Così come chiaro è il comma 7 quando afferma che “le stesse opportunità, fruizione dei cinque giorni e/o adattamento dell’orario di lavoro, devono essere offerte al personale docente che partecipa in qualità di formatore, esperto e animatore ad iniziative di formazione. Le predette opportunità di fruizione di cinque giorni per la partecipazione ad iniziative di formazione come docente o come discente non sono cumulabili. Il completamento della laurea e l’iscrizione a corsi di laurea per gli insegnanti diplomati in servizio hanno un carattere di priorità”. A volte per eccessivo zelo i docenti interessati, terminato il corso di formazione ed ottenuto il citato permesso, se nella loro scuola era stato calendarizzato un collegio docenti od altra attività pomeridiana, si recano al medesimo. Ora, da un lato certamente non è vietato recarsi ad una attività collegiale pomeridiana una volta terminato il corso di formazione, ma ciò è rimesso alla discrezionalità ed arbitrarietà del singolo lavoratore il quale certamente non può essere obbligato a parteciparvi poiché il diritto di cui all'articolo 64 parla espressamente di cinque giorni e di esonero del servizio. A conferma di ciò aiuta la restrittiva norma prevista per gli ATA e l'orientamento applicativo come conferito dall'ARAN chiarendo che ai sensi "dell’art. 64, comma 4, del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, previa autorizzazione del capo d’istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, può partecipare ad iniziative di aggiornamento organizzate dall’amministrazione o svolte dall’Università o da enti accreditati. La partecipazione avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione all’attuazione dei profili professionali. Nel caso specifico, se rispettate tutte le condizioni previste, le ore eccedenti l’orario di servizio prestate dal personale ata per partecipare al corso per il conseguimento della patente europea, saranno considerate come orario di lavoro da recuperare attraverso riposi compensativi". Per i docenti non si è ritenuto necessario effettuare alcuna specificazione similare semplicemente perché categoria professionale diversa che risponde ad esigenze organizzative diverse, pertanto pare evidente che l'esercizio del diritto citato, per i docenti, riguarda l'intera giornata, a prescindere dalla effettiva durata del corso. Altro discorso è la selezione dei docenti che potranno partecipare al corso di formazione, spesso si definiscono criteri restrittivi che limitano fortemente questo diritto e certamente i tagli costanti e rilevanti che hanno subito e continuano a subire le scuole, non aiutano in tal senso, mutando il diritto alla formazione in una labile facoltà fonte:http://xcolpevolex.blogspot.it/2015/02/il-permesso-alla-formazione-per-il.html
|