Nei passaggi di cattedra e di ruolo Lucio Ficara, La Tecnica della Scuola 26.2.2015
Per i passaggi di ruolo o di cattedra non si ha diritto al riconoscimento di alcuni punteggi che sono invece previsti per la mobilità ordinaria.
In buona sostanza chi chiede ad esempio un semplice passaggio di cattedra, non si potrà inserire i 6 punti di ricongiungimento al coniuge nel comune di residenza, e non si potrà avere conteggiato i punteggi riferibili a figli di età inferiore ai 6 o che abbiano un’età compresa fra i sei e i diciotto anni, o ancora i punti riferiti al comune dove si intende assistere un figlio o un genitore. Per i passaggi cattedra e di ruolo le precedenze sono fortemente ridotte, infatti le uniche precedenze esprimibili sono quella prevista per i non vedenti (art. 3 L.28/3/91 N.120), quella prevista per i docenti emodializzati (art. 61 L.270/82), ed infine c’è anche la precedenza prevista per coloro che sono stati utilizzati nella classe di concorso richiesta.
Ma dove è scritto che il docente che chiede mobilità professionale, cioè passaggio di cattedra o di ruolo, non fruisce di punteggi relativi alle esigenze di famiglia? É chiaramente esplicitato nella tabella valutazione dei titoli ai fini della mobilità professionale del personale docente ed educativo, dove non esiste la parte riferita alle esigenze di famiglia, ma ci sono solo la tabella riferita all’anzianità del servizio e quella riferita ai titoli generali. Sempre per i passaggi di cattedra e di ruolo ci sono anche 3 punti per ogni anno di servizio prestato in utilizzazione nello stesso posto o classe di concorso per cui è richiesto il passaggio. Inoltre è anche utile sapere che per la mobilità professionale non c’è il vincolo dei 10 punti di titoli generali oltre il concorso ordinario, in questo caso si possono cumulare tutti i titoli culturali che si posseggono e che sono presente nella tabella su citata.
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