Scuola: dimissioni e recesso, per evitare
penalizzazioni necessario preavviso

di Patrizia Del Pidio, Orizzonte scuola 3.2.2015

Il mese di febbraio sarà molto intenso per i dirigenti scolastici che dovranno occuparsi di decisioni in merito al futuro professionale di docenti e Ata alle loro dipendenze.

E’ proprio nel corso di febbraio che i dirigenti scolastici dovranno decidere se presentare o memo domanda di cessazione dal servizio, che avrà effetto dal 1 settembre 2015, nonché decidere se risolvere il rapporto di lavoro di docenti o personale Ata di ruolo. Il termine ultimo per presentare la domanda è il 28 febbraio 2015 e si dovrà presentarla in osservanza delle disposizioni dell’articolo 72 comma 11del decreto legge 112/2008.

La facoltà dei dirigenti scolastici di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro ha, però, dei limiti: possono esercitarla, infatti, soltanto qualora la decisione sia motivata, quando si sono raggiunti i 40 anni di anzianità contributiva, verso coloro che hanno raggiunto i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011 e verso coloro che raggiungeranno l’anzianità contributiva (41 anni e 6 mesi per le donne e 42 anni e 6 mesi per gli uomini) entro il 31 agosto 2015. In ogni caso serve un preavviso di 6 mesi per non incorrere in penalizzazione.

La risoluzione del contratto unilateralmente può avvenire in due modi: con le dimissioni volontarie del lavoratore o con il recesso.

Con le dimissioni volontarie i dirigenti scolastici beneficiano della disposizione che consente a tutto il personale  della scuola di maturare entro il mese di dicembre i requisiti per il pensionamento che decorrerà a partire del 1 settembre precedente. Per poter avere la cessazione dal servizio a partire dal 1 settembre 2015, la domanda dovrà essere presentata entro il 28 febbraio, i requisiti per il pensionamento potranno essere maturati entro il 31 dicembre 2015 (66 anni e 3 mesi di età anagrafica e almeno 20 anni di contributi per accedere alla pensione di vecchiaia,  41 anni e 6 mesi per le donne e 42 anni e 6 mesi per gli uomini, di età contributiva per la pensione anticipata senza considerare l’età anagrafica).

Se si opta, invece per il recesso non si potrà beneficiare di questa disposizione e la domanda di cessazione dal servizio non va presentata entro nessun termine: si potrà presentare domanda in qualsiasi momento dell’anno scolastico basta che vengano rispettati i tempi di preavviso contenuti nel contratto per non incorrere in penalizzazioni.