Bullismo, studenti e violazione norme penali.
Quando docenti, Dirigenti e ATA hanno obbligo di denuncia?
Obblighi, modalità e figure di reato

 Orizzonte scuola 23.2.2015

La Provincia autonoma di Trento ha pubblicato un documento con lo scopo di approfondire e dare indicazioni in materia di responsabilità penale degli studenti e sugli obblighi di denuncia da parte delle istituzioni scolastiche. Vediamone insieme i contenuti.

Il documento si rifà ad episodi di rilevanza penale (ad esempio: furto, ingiuria, minaccia, violenza, danneggiamento dei beni della scuola e non solo, violenza verso coetanei con vari mezzi, abusi o molestie sessuali), gravi, reiterati e per i quali c'è obbligo di denuncia a carico del personale della scuola.

L'ordinamento italiano pone in campo a coloro che rivestono la qualità di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio (art. 362 e 358 del codice penale) l'obbligo, a fronte di reati perseguibili d'ufficio, di denunciare la notizia di reato all'Autorità giudiciaria o ad altra Autorità che, come il comando dei Carabinieri o la Questura, ha l'obbligo di riferire a quella.

Docenti, dirigenti e ATA possono essere considerati "pubblico ufficiale"?

Il documento pubblicato dalla Provincia utonoma di Trento sostiene che i Dirigenti/Direttori di tutte le Istituzioni formative in indirizzo rivestono il ruolo di pubblico ufficiale (art. 357 del codice penale). Agli insegnanti delle scuole paritarie viene riconosciuta la qualità di pubblico ufficiale ( Corte di Cassazione sentenze n. 6587/91 e n. 3304/1999).

Per quanto riguarda i collaboratori scolastici, la Corte di Cassazione, sentenza n. 17914 del 2003, ha riconosciuto qualifica di incaricato di un pubblico servizio "laddove in ragione della spettanza ad esso di funzione di vigilanza sugli alunni, oltre che di quelle meramente materiali di custodia e di pulizia dei locali, può dirsi collaboratore alla pubblica funzione spettante alla scuola".

Per quanto riguarda gli insegnanti, la Cassazione penale con sentenza sez. III 11/02/92, ha precisato come "la qualtà di pubblico ufficiale deve essere attribuita a tutti gli insegnanti di scuole statali, in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della Pubblica amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi".

Mentre la Corte di Cassazione (sentenza Sezione V, penale del 14/02/01) ha assegnato stessa funzione anche ai "soggetti che organizzano, dirigono o svolgono attività di insegnanto" negli istituti legalmente riconosciuti o pareggiati.

A chi inoltrare la denuncia ed eventuali ritardi

I reati sono perseguibili d'ufficio quando la legge penale non prevede quale condizione necessaria richiesta dall'ordinamento giuridico per l'avvio dell'azione penale l'obbligo della querela da parte della persona offesa dal reato, quali ad esempio per i reati di lesioni, percosse, ingiuria, diffamazione, ecc. I reati procedibili d'ufficio sono dunque quei reati che, per il loro carattere di estrema gravità e offensività, lo stato considera perseguibili anche a prescindere dalla volontà delle persone offese.

L'obbligo di denuncia di reato è previsto sia nel caso il minore ne sia vittima che autore. L'omissione o il ritardo della denuncia configura il reato di cui all'art. 361 del codice penale "omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale".

La denuncia deve essere indirizzata alla Procura della repubblica competente: alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del luogo dove è avvenuto il reato, se indiziato del reato è un maggiorenne; alla Procura della Repubblica per i minorenni se indiziato è un minore. Essa può essere presentata, più semplicemente, anche ad un ufficiale di polizia giudiziaria (carabinieri, polizia, guardia di finanza, vigili urbani, ecc.)

La denuncia deve essere inoltrata anche nell'ipotesi in cui l'autore sia minore di anni 14, pur in presenza dell'esclusione dell'imputabilità, nel caso di minori autori di reati, è rimessa all'apprezzamento del Tribunale dei Minori.

Modalità della denuncia

Il Dirigente/Direttore dell'Istituzione formativa provinciale e paritaria, deve senza indugio denunciare all'Autorità Giudiziaria competente i reati procedibili d'ufficio commessi dagli studenti o a danno di questi di cui egli sia venuto a conoscenza in ragione del ruolo ricoperto all'interno della comunità scolastica. La denuncia deve essere effettuata in forma scritta, anche nell'ipotesi in cui sia diretta contro ignoti. Nella denuncia andranno esposti i fatti in maniera chiara e completa senza alcuna valutazione sull'attendibilità del fatto. Pur non essendo previsto un termine per l'inoltro della denuncia evidentemente la stessa deve essere effettuata senza ritardo per non pregiudicare l'accertamento del fatto da parte della competente Autorità Giudiziaria.

Le norme di riferimento circa l'obbligo e le modalità di formalizzazione della denuncia sono contenute nel codice di procedura penale (artt. 331 e 332).

Culpa in vigilando

Il documento ricorda che la Cassazione è costante nel ritenere la responsabilità della scuola per "culpa in vigilando" per il fatto illecito commesso dagli studenti, che non dimostri di aver adottato tutte le msiure atte a scongiurare e prevenire espisodi di violenza sulle persone e cose.

Le figure di reato con obbligo di denuncia

Delitti contro la persona: libro II, Ttitolo XII del codice penale

Delitti contro l'onore: Libro II, Capo II del codice penale

Delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume, Libro II del codice penale Legge n. 66 del 14 02 1966

Delitti contro il Patrimonio, Libro II, TitloXIII del Codice penale

Contravvenzioni, Libro III, titolo I del codice Penale

Il documento della Provincia autonoma di Trento

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