Pensioni, la stima di vita allontana
la pensione anche per i salvaguardati

L'aumento della stima di vita interesserà anche quei lavoratori che, in virtù di speciali disposizioni di legge, mantengono tutt'oggi in vigore le regole di pensionamento antecedenti alla Riforma Fornero.

Franco Rossini, The Blasting News 14.2.2015

Il recente Decreto 16 Dicembre 2014 ha ufficialmente fissato in 4 mesi l'incremento dell'età pensionabile nel triennio 2016-2018. E' così dal prossimo 1° gennaio 2016 si dovrà lavorare 4 mesi in piu' di quest'anno. Almeno. L'incremento tuttavia non interessa solo i lavoratori che accedono alla pensione con le regole individuate dalla Riforma Fornero del 2011 ma anche quei lavoratori che, sulla base di specifici provvedimenti legislativi possono continuare a godere delle regole ante-Fornero.  

Si tratta dei 170mila esodati salvaguardati, soggetti per i quali il legislatore ha approvato ben sei provvedimenti legislativi ad hoc per dargli la pensione con le precedenti regole, l'ultimo con la legge 147/2014. Restando, eccezionalmente, in vigore nei loro confronti la disciplina ante-fornero appare utile riassumere le regole di pensionamento.

La maggior parte dei lavoratori salvaguardati consegue la pensione attraverso la pensione di anzianità con il sistema delle quote o con i vecchi 40 anni di contributi.

Pensione Anzianità con Quote -  Ebbene, come si evince dalle tabelle, se sino al 31 Dicembre 2015 questi lavoratori possono accedere con 61 anni e 3 mesi di età unitamente al quorum 97,3 (con almeno 35 anni di contributi), dal 2016 serviranno 61 anni e 7 mesi di età unitamente ad quorum di97,6 (e sempre un minimo di 35 anni di contributi). Va peggio per gli autonomi per i quali si passa da 62 anni e 3 mesi a 62 anni e 7 mesi ed un quorum di 98,6.

Per questi lavoratori restano sempre in vigore le finestre mobili di 12 mesi per i dipendenti e 18 mesi per gli autonomi.

Pensione Anzianità con 40 anni - L'adeguamento, invece, non interessa coloro che accedono alla pensione di anzianità indipendentemente dall'età anagrafica, cioè con i vecchi 40 anni di contributi. Come indicato nel messaggio inps 20600/2012 il requisito contributivo in parola non si adegua alla speranza di vita e, pertanto, nulla cambia rispetto al triennio 2013-2015. Per questi lavoratori restano tuttavia in vigore finestre mobili un pò piu' lunghe: 15 mesi per i dipendenti e 21 per gli autonomi. 

Pensione Vecchiaia - In via residuale si riassumono anche i requisiti per la pensione di vecchiaia. Sino al 31 Dicembre 2015 per i lavoratori e le lavoratrici del pubblico impiego bastano 65 anni e 3 mesi di età. Dal 2016 il requisito anagrafico passa a 65 anni e 7 mesi. Piu' ripido invece l'incremento per le lavoratrici private. Secondo la vecchia normativa sino al 31 Dicembre 2014 bastavano 60 anni e 4 mesi che diventano, per effetto della legge 111/2011, 60 anni e 6 mesi dal 1° gennaio 2015 e schizzano, considerando anche la stima di vita di 4 mesi, a 61 anni e 1 mese dal 1° gennaio 2016.

Anche in tale ipotesi restano le finestre mobili di 12 mesi per i dipendenti e 18 mesi per gli autonomi.

I salvaguardati interessati. L'adeguamento tuttavia interesserà concretamente solo i lavoratori nei profili di tutela che non prevedono il termine di decorrenza della prestazione del 6 gennaio 2016 (legge 147/2014) ai fini della fruizione della salvaguardia. Si pensi soprattutto ai lavoratori nei fondi di solidarietà di settore o a coloro in mobilità. Negli altri profili (es. prosecutori volontari, cessati dal servizio, in congedo, eccetera), invece, per centrare la decorrenza del 6 gennaio 2016 è necessario che i requisiti anagrafici siano perfezionati entro il 31 Dicembre 2014, prima dello scatto dell'ADV. Nei loro confronti, quindi, la stima di vita non può produrre effetti.