Il prof può votare la bocciatura anche se l’alunno
ha la sufficienza nella sua materia

di Andrea Alberto Moramarco,  Il Sole 24 Ore 3.4.2015

  La sentenza del Consiglio di Stato

 

Nella scuola media, un docente può attribuire a un alunno un voto di piena sufficienza per la propria materia e, in sede di consiglio di classe, votare in favore della sua non ammissione all'esame finale o alla classe successiva. Le due valutazioni hanno, infatti, un oggetto differente: la prima è legata al profitto dell’alunno nella singola disciplina; la seconda alla sua situazione complessiva che può portare anche a un giudizio di tipo diverso, senza che ciò determini l’illegittimità della decisione. Lo afferma il Consiglio di Stato nella sentenza 1245/2015.

Il caso
Il protagonista della vicenda è un ragazzo che all’epoca dei fatti (anno scolastico 2009-2010) frequentava la terza media presso una scuola paritaria di Roma. Lo studente era già stato ammesso alla terza classe con un giudizio a maggioranza, malgrado alcune insufficienze, e nel corso dell’ultimo anno di scuola media, già dal primo quadrimestre, i suoi risultati erano insufficienti in molte materie. Così il consiglio di classe aveva disposto la sua non ammissione all'esame di terza media per via dell’accertata mancanza delle «competenze necessarie per affrontare l'esame». Di qui il ricorso dei genitori del ragazzo dinanzi al Tar sulla base della presunta incoerenza tra i voti sufficienti dati da due professori nelle proprie materie e i voti sfavorevoli all’ammissione dati dagli stessi professori nel Consiglio di classe. I giudici, che avevano in precedenza negato la tutela cautelare, ritengono illegittimo il provvedimento di non ammissione per insufficienza e genericità della motivazione, «non essendo stata valutata la particolare situazione dell'alunno nella sua complessità».

Le motivazioni
Il Consiglio di Stato ribalta però la decisione del Tar ritenendo, invece, pienamente legittima la decisione adottata dal consiglio di classe di non ammettere il ragazzo all’esame finale di terza media. Il provvedimento di non ammissione non risulta affetto da illogicità o da contraddittoria motivazione e, inoltre, è pienamente rispettoso della disciplina dettata in materia dall'articolo 3 del Dl 137/2008 (disposizioni in materia di istruzione e università) per il quale «nella scuola secondaria di primo grado, sono ammessi alla classe successiva, ovvero all’esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline».
E, nello specifico, i giudici non danno assolutamente peso alla lamentata incoerenza tra i voti contrari all’ammissione di due professori e il fatto che questi avessero dato un voto di sufficienza piena nelle proprie materie. Per i giudici tale discrepanza è totalmente irrilevante. I due giudizi espressi dai docenti attengono, infatti, a un differente oggetto di valutazione: quando il professore propone il voto per la propria materia, costui deve valutare «il profitto dell’alunno soltanto nella propria disciplina»; quando il professore concorre ad esprimere il voto ai fini dell’ammissione alla classe successiva o all’esame finale, bisogna aver riguardo «alla situazione complessiva dell’alunno, cosicché ben può accadere che, a fronte di una valutazione positiva relativa alla propria, specifica materia, il singolo docente si renda conto del mancato raggiungimento degli obiettivi richiesti per l’ammissione dello studente alla classe successiva o all’esame di terza media».