Vincitori e idonei di concorso,
chi sono gli uni e chi gli altri?

 Tuttoscuola, 3.4.2015

Il tema della distinzione tra vincitori e idonei è, abbiamo visto, alla base della determinazione del governo di assumere solo i primi (ossia coloro che rientrano nel numero delle 11.542 cattedre ancora da ricoprire bandite nel 2012) e di escludere i secondi.

Alla luce del fatto che circa 5.000 idonei (utilizziamo deliberatamente questa dizione imprecisa) sono stati assunti a settembre del 2014, che i loro contratti riportano la denominazione di “vincitore”, e che i vincitori virtuali sono molti meno di quelli reali (basti pensare i casi dei vincitori su più classi di concorso, o dei vincitori con riserva, che verosimilmente non sarà sciolta entro il 30 giugno 2015), si pone come non oziosa la questione se i vincitori saranno 11.542 docenti, oppure saranno l’equivalente di 11.542 cattedre, indipendentemente che queste siano coperte o meno (per l’accettazione da sostegno, da Gae, o per il mancato scioglimento di una riserva), oppure (ipotesi esclusa dal governo) lo saranno tutti coloro che hanno superato utilmente le prove concorsuali.

Sul tema si esprime l’avvocato Salvatore Russo, esperto di diritto scolastico di Roma, in un'intervista a Tuttoscuola: “La diatriba resta aperta vista l'ambiguità del testo e le contraddizioni intercorse negli ultimi anni. L'ambiguità c'è; a rigor di logica tale ambiguità dovrebbe essere superata nel momento in cui si considera un candidato vincitore solo ed esclusivamente se rientra nel numero delle immissioni in ruolo e accetta la nomina”

“Virtualmente – continua l’avvocato -, dunque, la graduatorie di merito sono solo graduatorie di idonei che diventano vincitori, ed eventualmente provvisti di abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso specifica, solo nel momento in cui accettano l'immissione in ruolo”.

“Se si ragiona per ambiguità – incalza l’esperto di diritto scolastico -, ed è una provocazione la mia, ve n'è una ancora più aberrante che ha determinato questo concorso “per soli vincitori”: nel momento in cui un docente “vincitore” in una classe di concorso - che accetta la nomina in ruolo e acquisisce l'abilitazione di cui potenzialmente poteva essere sprovvisto prima di partecipare al concorso – rinuncia successivamente alla nomina in ruolo per accettarne altra in altra classe di concorso, secondo il filo logico seguito che vorrebbe imporre il Miur dovrebbe anche “perdere” l'abilitazione conseguita nella prima classe di concorso”.

“Per rispondere alla domanda se il vincitore i più classi di concorso sottrae o meno più posti – ragiona l’avvocato -, bisognerebbe valutare quando il vincitore accetta la nomina in ruolo. Perché se intercorresse nello stesso anno scolastico non dovrebbe verificarsi tale situazione. Se le due nomine in ruolo fossero intervenute in diversi anni scolastici in realtà sì”.

Quanto al caso del vincitore “con riserva”, “questi – spiega Russo - non sottrae alcun posto; il Miur non può procedere allo scorrimento senza tenere in considerazione il diritto all'immissione in ruolo maturato dal docente destinatario di inserimento “con riserva” a seguito di provvedimento del Giudice. Sarebbe, a mio avviso una contraddizione in termini. E in realtà questi docenti avrebbero immediatamente diritto alla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato, da stipulare eventualmente “con riserva” fino alla definizione nel merito della controversia”.

Tuttavia, se poi la riserva non fosse sciolta in direzione positiva per il ricorrente, con la decadenza delle graduatorie la cattedra non potrebbe più essere recuperata a beneficio del vincitore successivo, determinando ulteriori fattispecie di potenziale contenzioso.