I docenti triennalisti
e una norma poco... costituzionale

 Tuttoscuola, 3.4.2015

Il tema dei docenti triennalisti lo abbiamo toccato in molti articoli, all’indomani della proposizione da parte del governo del disegno di legge sulla scuola (cfr. Ddl Buona Scuola, quel comma 'naif' sul reitero dei contratti...50.000 precari in servizio perderanno il posto e I nuovi esodati. Come salvarli).

Abbiamo chiesto all’avvocato Salvatore Russo, esperto di diritto scolastico di Roma il suo parere circa la legittimità del comma 1 dell'art. 12 del ddl sulla scuola, che esclude dalla stipula di contratti a tempo determinato, il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, che abbia maturato o andrà a maturare oltre 36 mesi, anche non consecutivi, per la copertura di posti vacanti e disponibili.

L’avvocato non ha dubbi: “E' assolutamente illegittimo. L'aver stipulato contratti a tempo determinato superando i 36 mesi di servizio non è, come si vorrebbe con questo provvedimento, una “colpa” che inficia il diritto al lavoro del docente precario. La Costituzione parla chiaro e la posizione in graduatoria – il famoso “merito” - e il diritto alla stipula del giusto contratto anche a tempo determinato non può essere “scavalcata” a causa di una situazione contingente verificata per sola colpa delle Amministrazioni competenti”.

Su questo tema peraltro va registrata la disponibilità del Pd a rivedere il testo dell’articolo 12. Ma sugli altri articoli a rischio illegittimità?