Competenze del d.s. nel ddl sulla scuola: non cambia nulla Reginaldo Palermo, La Tecnica della Scuola 2.4.2015
Il dossier dell'Ufficio studi della Camera si sofferma ad esaminare l'articolo 7 del ddl sulla scuola relativo alle competenze del dirigente scolastico: non ci sono grandi novità rispetto alle norme in vigore, non c'è nessun profilo di incostituzionalità ma le criticità sul piano applicativo sono tante.
Preliminarmente il dossier chiarisce che le competenze indicate nell'articolo 7 sono già previste dalla normativa in vigore e precisamente dall'articolo 25 del TU 165/2001. "E’ dunque necessario - concludono gli estensori del dossier - disporre l’abrogazione del terzo periodo del comma 2 dell’art. 400 del d.lgs. 297/1994", abrogazione che invece il testo attuale del disegno di legge non prevede, con il rischio che si apra, proprio su questo punto, un ampio contenzioso. Ma è l'intero impianto della procedura che non convince molto i tecnici della Camera che hanno esaminato il testo del ddl. L'art. 7, per esempio, prevede che per la copertura dei posti il dirigente scolastico può proporre l'incarico anche “al personale docente di ruolo già in servizio presso altra istituzione scolastica”. Il dossier evidenzia che "al fine di evitare eventuali criticità in fase applicativa - ad esempio, dal punto di vista del coordinamento fra il dirigente scolastico che propone l’incarico e il dirigente dell’istituzione scolastica presso la quale il docente è già in servizio - appare opportuno un chiarimento". Così come "occorrerebbe un chiarimento con riferimento all’eventualità di più proposte di incarico indirizzate al medesimo docente da diversi dirigenti scolastici". A latere va però segnalato che - almeno per il momento - non si segnalano profili di palese incostituzionalità della norma come invece diversi soggetti politici e sindacali stanno sostenendo in questi giorni. Per altro il provvedimento dovrà essere esaminato anche dalla Commissione Affari Costituzionali e a quel punto ne capiremo qualcosa di più. |