Audizione/4. Estensibilità di norme Tuttoscuola, 8.4.2015 Dopo il ‘Commento generale’ e i paragrafi sul 'contributo dei privati al funzionamento delle scuole' e sulla 'proposte di soluzione per chi ha già 36 mesi di servizio' prosegue la pubblicazione della relazione presentata da Tuttoscuola ai parlamentari delle Commissioni Cultura e Istruzione di Camera e Senato in occasione dell’audizione sul Disegno di legge attuativo del piano ‘La Buona Scuola’. Il sistema nazionale di istruzione, di cui alla legge 62/2000, pone una condizione di sostanziale parità delle scuole pubbliche, statali e private.
Nel ddl di cui al C. 2994 non sempre tale condizione viene assicurata nei confronti delle scuole paritarie. Occorre, pertanto, prevedere l’estensibilità di alcune misure previste anche alle scuole paritarie. L’articolo prevede che il Curriculum dello studente “individua il profilo associandolo ad una identità digitale e raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell’orientamento e dell’accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività culturali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico” Prevede, altresì, che il curriculum di ciascuno studente sia inserito nel Portale unico di cui all’articolo 14.
Per un principio di uguaglianza di opportunità, è opportuno che il Curriculum dello studente dei ragazzi che frequentano scuole paritarie sia inserito nel Portale unico del Miur. Le attività di alternanza scuola-lavoro è opportuno siano estese anche agli studenti degli istituti paritari sia per quanto riguarda l’impegno degli istituti a svolgere attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con corsi appositi per gli studenti sia mediante periodi di formazione in azienda attraverso la stipulazione di contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale. Pertanto le spese per l’assistenza tecnica e per il monitoraggio è necessario che siano estese anche alle istituzioni scolastiche paritarie.
Sempre per una questione di uguaglianza di opportunità, è opportuno che quanto previsto per l’alternanza scuola-lavoro valga anche per gli studenti degli istituti paritari. L’obbligatorietà della formazione e dell’aggiornamento in servizio per i docenti è necessario che sia prevista per tutti gli insegnanti delle scuole pubbliche, statali e paritarie. Conseguentemente nel Piano nazionale di formazione previsto dal comma 5 dell’art. 10 vanno compresi anche i docenti delle scuole paritarie. Il finanziamento per tale piano (comma 6) deve essere opportunamente integrato.
Il piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro deve comprendere anche il personale docente delle scuole paritarie Il voucher di 500 euro che verrà assegnato annualmente a tutti gli insegnanti statali di ruolo è finalizzato a sostenerne la formazione continua e a valorizzarne le relative competenze professionali, mediante l’acquisto di libri, pubblicazioni e riviste riferite alle materie di insegnamento e comunque utili all’aggiornamento professionale, acquisto di hardware e software, iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e qualificazione delle competenze professionali, rappresentazioni teatrali e cinematografiche, ingresso a musei, mostre ed eventi culturali. Se l’obbligo di formazione viene esteso anche ai docenti di scuola paritaria, per coerenza anche la Carta del docente, che è importante strumento per sostenere la formazione, dovrebbe essere prevista anche per i docenti della paritaria.
Per una perequazione completa sarebbe opportuna un’estensione del voucher alla pari, ma, in subordine, potrebbe essere previsto un importo più ridotto rispetto ai 500 euro annui oppure, se non è assolutamente possibile reinvestire nuove risorse finanziarie, potrebbero essere dirottati ai docenti di scuole paritarie i mancati utilizzi annuali dei voucher previsti per gli statali. L’articolo 15 prevede che in sede di dichiarazione dei redditi possa essere destinato il 5 per mille alle istituzioni scolastiche. L’articolo 16 prevede un credito d’imposta (school bonus) per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione. L’articolo 17 prevede la detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica anche delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo. Le tre disposizioni presentano margini di non chiarezza circa i beneficiari delle agevolazioni previste. È necessario che si eviti ogni ambiguità interpretativa, prevedendo già nel testo di legge che i destinatari dei benefici (5 x mille e School bonus) siano anche le istituzioni scolastiche paritarie e che la detraibilità per spese scolastiche riguardi anche le famiglie di alunni che frequentano scuole pubbliche non statali. |