La legislazione italiana in materia di inclusione degli studenti
diversamente abili è senz'altro la più avanzata nel panorama
europeo. Nonostante ciò, l'inizio di un anno scolastico è un momento
particolarmente delicato per l'alunno diversamente abile,
soprattutto quando deve passare dalla scuola secondaria di primo
grado a quella secondaria di secondo grado. In questa fase la
famiglia dell'alunno disabile affronterà complesse problematiche
legate principalmente al trasporto, all'incontro dei docenti
curricolari, degli insegnanti di sostegno e all'inserimento del
proprio figlio nel nuovo ambiente scolastico.
Una volta accertata la situazione di handicap secondo quanto
disposto dalla legge 104/92 e dal Dpcm 185/2006, l'alunno
diversamente abile ha diritto alla frequenza nelle classi comuni e
l'assistenza scolastica.
Ai fini dell'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione
di handicap, le Aziende sanitarie dispongono, su richiesta
documentata dei genitori o degli esercenti la potestà parentale o la
tutela dell'alunno medesimo, appositi accertamenti collegiali, nel
rispetto di quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5
febbraio 1992, n. 104.
I requisiti richiesti dalla normativa
La minorazione è condizione necessaria, ma occorre che non sia
temporanea ed abbia carattere di stabilità o progressività. Il Dpcm
185/2006 introduce una sostanziale novità: il soggetto competente ad
accertare l'handicap non è più il singolo specialista
neuropsichiatra o psicologo esperto dell'età evolutiva in servizio
presso le Asl. o in regime di convenzione, bensì una commissione
medico collegiale composta da almeno tre specialisti sanitari.
Inoltre, sempre il medesimo Dpcm 185/06 definisce con maggiore
precisione quali sono gli aspetti che ogni singola istituzione
scolastica, ente locale e Asl debbano osservare per una adeguata
inclusione in ambito scolastico.
Il «profilo dinamico funzionale»
Insieme al «piano educativo personalizzato» (Pep) va predisposto
secondo quanto previsto dall'articolo 3 comma 1 del Dpcm 185/2006 in
modo da consentire ai consigli di classe di intervenire con le
opportune programmazioni personalizzate nelle prime settimane di
scuola.
Le richieste di materiali e di risorse
umane
Devono essere soddisfatte in tempo utile per consentire un'adeguata
accoglienza degli alunni in situazione di handicap; si ricorda a
questo proposito che l'articolo4 del Dpcm consente ai direttori
degli uffici scolastici regionali, sulla base della certificazione
attestante la particolare gravità di cui all'articolo 2, comma 2 del
presente decreto, di autorizzare l'attivazione di posti di sostegno
in deroga al rapporto insegnanti/alunni, a norma dell'articolo 35,
comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
I collaboratori necessari
I dirigenti scolastici individuano all'inizio dell'anno scolastico
il numero di collaboratori e collaboratrici scolastiche formati per
l'assistenza agli alunni con grave disabilità all'inizio di ogni
anno scolastico in modo da garantire l'assistenza igienica e fisica
all'alunno disabile durante la sua permanenza a scuola.
Il ruolo degli enti locali
Il personale per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione,
fornito di norma da cooperative sociali individuate attraverso
l'espletamento di bandi per l'assegnazione del servizio di
assistenza educativa, è assicurato dall'Ente Locale di residenza
dello studente (Comune per le scuole del primo ciclo, Provincia per
le istituzioni scolastiche del secondo ciclo).
La lotta alle barriere architettoniche
I dirigenti scolastici, coadiuvati dai responsabili del servizio
prevenzione e protezione (Rspp), individueranno le eventuali
barriere architettoniche e senso-percettive presenti nell'edificio e
provvederanno a informare gli enti locali al fine di eliminare ogni
ostacolo all'accesso e agli usi dei locali scolastici da parte degli
alunni disabili.
Il servizio di trasporto
Il trasporto dell'alunno diversamente abile è gratuito, da
richiedere ai Comuni per le scuole materne, primarie e secondarie di
primo grado secondo quanto stabilito dall'articolo 139 del decreto
legislativo n. 112/98. Purtroppo, per l'istruzione superiore non è
espressamente previsto che il trasporto sia a carico della
Provincia, pertanto, l'ente locale potrebbe richiedere la
partecipazione alla spesa in base al reddito familiare o all'Isee
(Indicatore della situazione economica equivalente).
Il fabbisogno dei docenti di sostegno
Infine, a completamento del quadro che si sta prospettando in questi
primi giorni di scuola, si osserva che neanche le ultime assunzioni
dei docenti specializzati riescono a coprire il fabbisogno dei posti
di sostegno. A tutt'oggi i docenti specializzati, che rappresentano
la risorsa principale per una reale inclusione degli studenti
diversamente abili, non sono sufficienti a far fronte al numero
sempre più crescente dei ragazzi in situazione di handicap che
frequentano le scuole italiane. Ciò costringe molto spesso i
dirigenti scolastici ad assumere insegnanti privi della
specializzazione sul sostegno con inevitabili ripercussioni sulla
programmazione personalizzata degli studenti diversamente abili.