Tutti gli accorgimenti per una vera
inclusione negli istituti scolastici

di Andrea Marchetti, Il Sole 24 Ore 19.9.2014

La legislazione italiana in materia di inclusione degli studenti diversamente abili è senz'altro la più avanzata nel panorama europeo. Nonostante ciò, l'inizio di un anno scolastico è un momento particolarmente delicato per l'alunno diversamente abile, soprattutto quando deve passare dalla scuola secondaria di primo grado a quella secondaria di secondo grado. In questa fase la famiglia dell'alunno disabile affronterà complesse problematiche legate principalmente al trasporto, all'incontro dei docenti curricolari, degli insegnanti di sostegno e all'inserimento del proprio figlio nel nuovo ambiente scolastico.

Una volta accertata la situazione di handicap secondo quanto disposto dalla legge 104/92 e dal Dpcm 185/2006, l'alunno diversamente abile ha diritto alla frequenza nelle classi comuni e l'assistenza scolastica.

Ai fini dell'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, le Aziende sanitarie dispongono, su richiesta documentata dei genitori o degli esercenti la potestà parentale o la tutela dell'alunno medesimo, appositi accertamenti collegiali, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

I requisiti richiesti dalla normativa

La minorazione è condizione necessaria, ma occorre che non sia temporanea ed abbia carattere di stabilità o progressività. Il Dpcm 185/2006 introduce una sostanziale novità: il soggetto competente ad accertare l'handicap non è più il singolo specialista neuropsichiatra o psicologo esperto dell'età evolutiva in servizio presso le Asl. o in regime di convenzione, bensì una commissione medico collegiale composta da almeno tre specialisti sanitari. Inoltre, sempre il medesimo Dpcm 185/06 definisce con maggiore precisione quali sono gli aspetti che ogni singola istituzione scolastica, ente locale e Asl debbano osservare per una adeguata inclusione in ambito scolastico.

Il «profilo dinamico funzionale»

Insieme al «piano educativo personalizzato» (Pep) va predisposto secondo quanto previsto dall'articolo 3 comma 1 del Dpcm 185/2006 in modo da consentire ai consigli di classe di intervenire con le opportune programmazioni personalizzate nelle prime settimane di scuola.

Le richieste di materiali e di risorse umane
Devono essere soddisfatte in tempo utile per consentire un'adeguata accoglienza degli alunni in situazione di handicap; si ricorda a questo proposito che l'articolo4 del Dpcm consente ai direttori degli uffici scolastici regionali, sulla base della certificazione attestante la particolare gravità di cui all'articolo 2, comma 2 del presente decreto, di autorizzare l'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, a norma dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

I collaboratori necessari

I dirigenti scolastici individuano all'inizio dell'anno scolastico il numero di collaboratori e collaboratrici scolastiche formati per l'assistenza agli alunni con grave disabilità all'inizio di ogni anno scolastico in modo da garantire l'assistenza igienica e fisica all'alunno disabile durante la sua permanenza a scuola.

Il ruolo degli enti locali

Il personale per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione, fornito di norma da cooperative sociali individuate attraverso l'espletamento di bandi per l'assegnazione del servizio di assistenza educativa, è assicurato dall'Ente Locale di residenza dello studente (Comune per le scuole del primo ciclo, Provincia per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo).

La lotta alle barriere architettoniche

I dirigenti scolastici, coadiuvati dai responsabili del servizio prevenzione e protezione (Rspp), individueranno le eventuali barriere architettoniche e senso-percettive presenti nell'edificio e provvederanno a informare gli enti locali al fine di eliminare ogni ostacolo all'accesso e agli usi dei locali scolastici da parte degli alunni disabili.

Il servizio di trasporto

Il trasporto dell'alunno diversamente abile è gratuito, da richiedere ai Comuni per le scuole materne, primarie e secondarie di primo grado secondo quanto stabilito dall'articolo 139 del decreto legislativo n. 112/98. Purtroppo, per l'istruzione superiore non è espressamente previsto che il trasporto sia a carico della Provincia, pertanto, l'ente locale potrebbe richiedere la partecipazione alla spesa in base al reddito familiare o all'Isee (Indicatore della situazione economica equivalente).

Il fabbisogno dei docenti di sostegno
Infine, a completamento del quadro che si sta prospettando in questi primi giorni di scuola, si osserva che neanche le ultime assunzioni dei docenti specializzati riescono a coprire il fabbisogno dei posti di sostegno. A tutt'oggi i docenti specializzati, che rappresentano la risorsa principale per una reale inclusione degli studenti diversamente abili, non sono sufficienti a far fronte al numero sempre più crescente dei ragazzi in situazione di handicap che frequentano le scuole italiane. Ciò costringe molto spesso i dirigenti scolastici ad assumere insegnanti privi della specializzazione sul sostegno con inevitabili ripercussioni sulla programmazione personalizzata degli studenti diversamente abili.