La buona scuola cade
sulla definizione di spezzone?

Aldo Domenico Ficara, ScuolaOggi 23.9.2014

Alla tredicesima pagina delle 136 del documento su “La Buona Scuola″ è interessante soffermarsi sulla descrizione riferita al termine ”spezzoni″, nel documento si scrive: “la ripartizione delle cattedre e la complessiva staticità degli insegnanti, determina di anno in anno, insegnamenti che non arrivano a costituire cattedre uniche di ruolo di 18 ore, ma spezzoni da svolgere ad esempio 9 ore in una classe e 9 in un'altra.Oppure da svolgere per 6 ore in tre classi diverse. Oppure ancora 9 ore in una classe e 3 in un'altra, e le restanti ore in una scuola diversa″.

Da notare che prima dell’intervento della riforma Gelmini (quando ancora forse esistevano elementi di buona scuola), molte discipline professionalizzanti (vedi Elettrotecnica) potevano vantare cattedre di 9 ore in una classe e 9 ore in un’altra (cattedra intera e non spezzone), ovvero un monte ore settimanale utile ad una efficace trasmissione del sapere tecnico scientifico. Oggi per effetto delle politiche fondate sui tagli lineari, queste raffinatezze didattiche fanno parte di un passato culturalmente lontano. Ma vediamo una definizione di spezzone, ripresa dalla C.M. n. 1878 del 30 agosto 2013 : “l’art. 1, comma 4, del D.M. n. 131 del 13.6.2007 prevede che le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non abbiano contribuito a costituire cattedre o posti orario siano “restituite” ai Dirigenti Scolastici i quali, in applicazione dell’art. 22, comma 4 della legge Finanziaria 28.12.2001 n. 448, dopo la conclusione delle operazioni di supplenza a livello provinciale, le assegneranno, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola, in possesso di abilitazione, nel seguente ordine:

  • prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario;

  • successivamente, al personale con contratto a tempo indeterminato e determinato con orario completo, attribuendo fino ad un massimo di 6 ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo;

  • infine, nel caso in cui siano rimaste ancora ore residue dopo le precedenti operazioni, le ore stesse saranno attribuite a nuovi supplenti mediante l’utilizzo delle graduatorie di istituto.

Inoltre per posti orario sono da intendere gli spezzoni inferiori alle 18 ore e superiori alle 6, residuati nella stessa scuola per la stessa classe di concorso, dopo la costituzione delle cattedre intere, sia interne che esterne, formati dalla somma di più contributi orari sia inferiori che superiori alle 6 ore (es. ore 14 ore date dalla somma di due spezzoni di 6 e 8 ore). Si evidenzia che, secondo quanto precisato dal MIUR con nota prot. n. 18329 del 25.9.2007, l’assegnazione degli spezzoni fino a 6 ore deve riferirsi a spezzoni in quanto tali e non a quelli che potrebbero scaturire dal frazionamento delle cattedre″.