Per i familiari di disabili
prepensionamenti a richiesta entro 20 giorni
dall’inizio dell’anno scolastico

di Nicola Da Settimo, Il Sole 24 Ore 30.9.2014

Il sindacato Gilda chiede che il ministero dell’Istruzione e l'Inps rendano noti i criteri con cui saranno graduati i 2.500 soggetti salvaguardati dall'articolo 11-bis del decreto legge 102/2013. La richiesta fa seguito alla nota diffusa dal ministero il 3 settembre 2014, con cui si comunicava che la sede centrale dell'Inps aveva già inviato a molti interessati la comunicazione del diritto a pensione, precisando che per accedere al trattamento di pensione è, tuttavia, necessario cessare dal servizio.

Termini e modalità per presentare la domanda

Gli uffici scolastici e le segreterie scolastiche stanno dunque invitando in questi giorni gli interessati a presentare urgentemente domanda di dimissioni. La domanda deve essere presentata quanto prima e comunque non oltre il 20° giorno dall'inizio delle lezioni (ultima regione 17 settembre) e quindi entro il 7 ottobre 2014.

Gli aventi diritto

Possono presentare domanda di cessazione con i vecchi requisiti i lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, hanno fruito del congedo previsto dall’articolo 42, comma 5 del Dlgs 151/2001 (congedo straordinario per assistenza familiari disabili) o dei permessi disciplinati dall'articolo 33, comma 3 della Legge 104/92 (assistenza a persona con handicap in situazione di gravità), che maturano i requisiti anagrafici e contributivi utili a pensione, secondo la disciplina previgente la riforma del 2011, entro tre anni dall'entrata in vigore del Dl 201/2011. La nota Inps del 7 febbraio 2014 , indirizzata all'ufficio scolastico regionale del Piemonte, ha precisato che, per il personale del comparto scuola, i requisiti pensionistici devono essere maturati entro il 31 dicembre 2013. Questi requisiti, cioè quelli previsti dallo normativa pre-Fornero, sono:

  • per l'anno 2012 quota 96, con almeno 35 anni di anzianità contributiva e 60 anni di età, oppure 40 anni di anzianità contributiva;

  • per l'anno 2013 quota 97 e 3 mesi, con almeno 35 anni di anzianità contributiva e 61 anni e 3 mesi di età, oppure 40 anni di anzianità contributiva.