Nomina del tutor per il periodo
di prova dei docenti

 Sinergie di Scuola, 19.9.2014

Il personale docente immesso in ruolo č nominato in prova a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico.

La norma che disciplina il periodo di prova č l'art. 437 del D.L.vo n. 297/94.

Il successivo art. 438 regola la durata della prova:

"1. la prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico.

2. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria od artistica il periodo di prova del personale docente č valido anche se prestato per un orario inferiore a quello di cattedra.

3. Durante il periodo di prova il personale deve essere impiegato sulla cattedra, sul posto o nell'ufficio per il quale la nomina č stata conseguita. Non costituisce interruzione della prova il periodo di frequenza di corsi di formazione o aggiornamento indetti dall'amministrazione scolastica.

4. Per il personale direttivo la conferma in ruolo č disposta con decreto del direttore generale o capo del servizio centrale competente, tenuto conto degli elementi forniti dal provveditore agli studi e di elementi acquisiti a seguito di eventuale visita ispettiva.

5. Qualora nell'anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di effettivo servizio, la prova č prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dall'organo competente per la conferma in ruolo.

6. I provvedimenti di cui al presente articolo sono definitivi".

Durante il periodo di prova, il docente deve seguire un percorso di formazione disciplinato dall'art. 440:

"1. Durante l'anno di formazione il Ministero della pubblica istruzione assicura, promuovendo opportune intese a carattere nazionale con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi e le universitā, e tramite i provveditorati agli studi, la realizzazione di specifiche iniziative di formazione.

2. L'anno di formazione ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni; per la sua validitā č richiesto un servizio minimo di 180 giorni.

3. L'anno di formazione č svolto, anche per i docenti nominati in relazione a disponibilitā risultanti dalle dotazioni organiche aggiuntive, in una scuola o istituzione dello stesso tipo di quelle cui si riferiscono i posti messi a concorso. I docenti sono addetti all'espletamento delle attivitā istituzionali, ivi comprese quelle relative all'utilizzazione dei docenti delle dotazioni organiche aggiuntive previste dall'articolo 455.

4. Ai fini della conferma in ruolo i docenti, al termine dell'anno di formazione, discutono con il comitato per la valutazione del servizio una relazione sulle esperienze e sulle attivitā svolte. Sulla base di essa e degli altri elementi di valutazione forniti dal capo d'istituto, il comitato per la valutazione del servizio esprime il parere per la conferma in ruolo.

5. Il disposto di cui al comma 4 non si applica al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e dell'Accademia nazionale di danza.

6. Compiuto l'anno di formazione il personale docente consegue la conferma in ruolo con decreto del provveditore agli studi tenuto conto del parere del comitato per la valutazione del servizio. Il provvedimento č definitivo".

Il docente neoassunto deve essere accompagnato nel corso dell'anno di prova non solo dal Dirigente scolastico e da organi collettivi quali il Consiglio di classe, il Collegio dei docenti e il Comitato di valutazione, ma anche dalla figura del tutor da affiancare ai docenti neoimmessi in ruolo. Compito di questa figura č sostenere i nuovi docenti nel corso dell’anno scolastico (programmazione didattica ed educativa, progettazione di itinerari didattici, predisposizione di strumenti di verifica e valutazione, ecc.). I tutor dovranno inoltre facilitare i rapporti interni ed esterni all’istituto e di accesso alle informazioni.

Ai sensi degli artt. 438 e 440 del D.L.vo 297/94, al termine dell’anno scolastico il Dirigente redige la relazione sul periodo di prova del docente, sentito il parere del Comitato per la valutazione del servizio.