Supplenze: di Paolo Pizzo e Lalla, Orizzonte scuola 8.9.2014 Il Regolamento delle supplenze (dm 131/2007) indica quali posti coprire con supplenze al 31 agosto e quali con contratti al 30 giugno. I contratti di supplenza annuale (1° settembre - al 31 agosto) sono utilizzati per la copertura delle cattedre e dei posti vacanti, cioè privi di titolare, costituiti in organico di diritto e residuati dai trasferimenti I contratti fino al al 30 giugno (fino al termine delle attività didattiche) per la copertura delle cattedre e dei posti non vacanti, cioè coperti da titolari in servizio altrove (in comando, assegnazione provvisoria, utilizzazione, ecc) o in aspettativa per mandato parlamentare, amministrativo, esonero sindacale, per coniuge all’estero, dottorato ricerca ecc. per l’intera durata dell’anno scolastico e comunque fino al 30 giugno, nonché per la copertura delle cattedre e posti costituitisi in organico di fatto per aumento del numero delle classi e degli alunni Parimenti si procede con la stipula di contratti fino al termine delle attività didattiche per la copertura di ore residue inferiori all’orario di cattedra o a posto intero. Sugli spezzoni pari o inferiori a 6 ore Ricordiamo che sonno ricompresi in tale tipologia di supplenza gli incarichi disposti per la copertura di eventuali posti dati in deroga sul sostegno (a seguito per esempio di ricorso) purché costituiti prima del 31/12. Le graduatorie ad esaurimento, quindi, possono essere utilizzate SOLO per la copertura di posti resosi vacanti o disponibili prima del 31 dicembre di ciascun anno scolastico. Le Graduatorie di istituto possono essere utilizzate per l'assegnazione di tali tipologie di posti in caso di esaurimento degli elenchi provinciali. Se il posto deve essere attribuito da Graduatoria di istituto mantiene la sua durata originaria, sia essa 31 agosto o 30 giugno. Dalle Graduatorie di istituto vengono altresì assegnate le supplenze brevi (sostituzione del titolare assente per malattia, per maternità ecc.) o posti resosi disponibile dopo il 31/12 (sostituzione del titolare assente per aspettativa, dottorato di ricerca, nei casi di decesso ecc.) Una supplenza che preveda il contratto fino al termine delle lezioni (ultimo giorno di scuola stabilito dal calendario regionale) deve in ogni caso essere assegnata da Graduatoria di istituto.
Ai fini della ricostruzione della carriera non esiste alcuna differenza poiché l'anno di anzianità di servizio si attribuisce con i 180 giorni. La differenza tra una supplenza al 30 giugno e una al 31 agosto sostanzialmente è di carattere economico, differenza che di solito i docenti precari ammortizzano con la richiesta dell' indennità di disoccupazione durante i mesi estivi, se spettante. Un'altra differenza - rilevante - è quella della monetizzazione delle ferie. Le ferie dei supplenti con contratto fino al 30 giugno sono monetizzabili nella misura data dai giorni maturati detratti quelli di sospensione delle lezioni comprese nel contratto. Con il contratto al 30 giugno inoltre si riceve subito (entro il 6 mesi successivi alla cessazione del contratto) il TFR (Trattamento di fine rapporto), mentre con un contratto al 31 agosto se un nuovo contratto decorre dal 1° settembre successivo questo verrà accantonato e liquidato a fine carriera. Va inoltre ricordato che, sulla base delle Istruzioni operative diramate dal Miur con la circolare del 27 agosto 2014 , “unicamente durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione delle supplenze e prima della stipula dei relativi contratti”, l'aspirante può rinunciare senza alcun tipo di penalizzazione ad una proposta contrattuale già accettata, relativa a supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche, esclusivamente per l'accettazione successiva di proposta contrattuale per supplenza annuale, per il medesimo o diverso insegnamento. Pertanto, è possibile lasciare una supplenza già accettata fino al 30 giugno esclusivamente per una supplenza fino al 31 agosto, sia per la stessa graduatoria che per altra, unicamente se il cambio avviene " Durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni" ed "esclusivamente prima della stipula dei relativi contratti" Queste due espressioni hanno creato non pochi problemi in sede di assegnazione delle supplenze negli anni scorsi. In alcune province infatti il “periodo per il completamento delle operazioni” che in linea teorica dovrebbe essere di una quindicina di giorni prima dell'inizio dell'anno scolastico, di fatto si prolunga anche ben oltre l'inizio delle lezioni. Ma l'espressione che più di ogni altra ha creato problemi è “prima della stipula dei relativi contratti”. A nostro parere con l'espressione “stipula dei relativi contratti” deve intendersi la presa di servizio, in quanto dopo questo adempimento il il docente esplica tutte le funzioni dell'incarico che gli è stato conferito (fa lezione, usufruisce del giorno libero, e soprattutto viene retribuito). A volte tra la presa di servizio e la firma concreta del contratto può trascorrere anche qualche settimana, un lasso di tempo troppo lungo nel quale il docente non può sentirsi libero dal vincolo con l'istituzione scolastica nella quale sta operando. Per venire incontro a questo tipo di esigenze dei docenti, alcuni Ambiti territoriali derogano espressamente dalla presa di servizio immediata, concedendo ai docenti più tempo (confermando quindi implicitamente il significato di stipula del contratto = presa di servizio). Non è invece possibile lasciare la supplenza già accettata per una nuova supplenza più comoda per quanto riguarda la sede Nessuna differenza nell'attribuzione del punteggio nelle Graduatorie ad esaurimento o di istituto tra una supplenza al 31 agosto e una al 30 giugno. |