La «delega» al docente può essere pagata,
ma solo con i fondi della scuola

di Nicola Da Settimo, Il Sole 24 Ore 12.9.2014

Per le Istituzioni scolastiche in reggenza è vero e proprio boom, con la complicità del blocco dell'ultimo concorso presidi. Una delle regioni con la più alta percentuale di reggenze (104 su 483 scuole) è, ad esempio, la Toscana, dove in effetti il concorso presidi è stato annullato dai giudici amministrativi ed è in attesa di essere parzialmente rinnovato.

Il nodo legislativo
Un altro motivo di moltiplicazione delle reggenze è stato il Decreto legge n. 90 del 24 giugno (il decreto "Madia" sulla Pubblica amministrazione). L'articolo 1 (Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni) ha infatti abrogato la possibilità del trattenimento in servizio dopo i 65 anni, causando molti pensionamenti "forzosi" di Dirigenti che avevano già ottenuto la proroga biennale. Ne deriva una situazione in cui le scuole sono affidate in gran parte, di fatto, alla gestione dei vice-presidi, i quali sono talvolta docenti di recente immissione in ruolo non sufficientemente esperti.

Il vicario del preside
Non si può, del resto, dar torto alla vecchia guardia, se rifiuta di accollarsi il pesante onere di svolgere la funzione di vicario del preside di una scuola a reggenza, visto che la relativa indennità, ancorché contrattualmente prevista, è stata abolita dal legislatore.
Infatti, l'articolo 146 del contratto nazionale della scuola del 29 novembre 2007 richiama la vigenza dell'articolo 69 del contratto nazionale del del 4 agosto 1995, che prevede espressamente che, qualora si dia luogo all'affidamento in reggenza della Presidenza, al docente vicario è corrisposta una indennità di pari importo di quella pagata ai titolari che assumono la reggenza. Tuttavia, in materia è intervenuta la norma di interpretazione autentica recata dall'articolo 14, comma 22, del Dl 6 luglio 2012, n. 95, secondo cui la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui questi docenti godano dell'esonero o semiesonero ai sensi dell'articolo 459 del decreto legislativo 297/1994 e il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa (articolo 88, comma 2, lettera f), del contratto nazionale relativo al personale scolastico).

La giurisprudenza
Secondo alcune pronunce giurisdizionali (tribunale Siena – ex tribunale Montepulciano, sentenza 9 ottobre 2013 ), questa norma non esclude che un docente possa essere delegato dal dirigente scolastico, né esclude che le deleghe possano essere retribuite ai sensi del contratto nazionale del comparto scuola, ma si limita a stabilire che la retribuzione relativa alle attività delegate è a carico del fondo dell'istituzione scolastica. Fondo che, a sua volta, se effettivamente dovesse servire a pagare, con gli importi contrattualmente previsti, anche i docenti vicari di scuole in reggenza, ne risulterebbe fortemente falcidiato, impedendo di fatto lo svolgimento della maggior parte dei progetti del Pof. In definitiva, è consigliabile stipulare ad inizio anno un accordo scritto tra il dirigente scolastico e il vicario di scuola in reggenza, da approvare anche in contrattazione integrativa di istituto, onde evitare successivi contenziosi.