Supplenze brevi: quali docenti convocare?
Come si scorrono le graduatorie di istituto

di Paolo Pizzo, Orizzonte scuola 22.9.2014

Forniamo un’utile guida ai docenti e alle segreterie scolastiche: come individuare, attraverso il sistema informatico, quali docenti convocare e quali no perchè non potrebbero accettare la supplenza proposta.

 Ai sensi dell’art. 7, comma 2 del DM 131/07, le scuole devono obbligatoriamente utilizzare la procedura informatica di consultazione delle proprie graduatorie che rende possibile la prospettazione della situazione di occupazione totale o parziale ovvero di inoccupazione degli aspiranti e, conseguentemente, di procedere all’interpello e convocazione dei soli aspiranti che siano nella condizione di accettare la supplenza stessa e cioè:

  • Se totalmente inoccupati;

  • Se parzialmente occupati, ai sensi delle disposizioni relative al completamento d’orario di cui all’art. 4 del D.M. 131/07 (Supplenze: come si completa l'orario)

  • Anche se occupati, se ricorra la situazione di cui all’art. 8, comma 2, del D.M. 131/07 ovvero per una supplenze che arrivi almeno fino al termine delle lezioni.

CONVOCABILITÀ DOCENTI A SECONDA DELL’OFFERTA DELLA SUPPLENZA

  • docente PRIVO di rapporto di lavoro e che non sia gravato di sanzioni influenti DEVE essere SEMPRE interpellato INDIPENDENTEMENTE DALLA DURATA DELLA SUPPLENZA.

  • docente che sia già titolare di supplenza annuale (contratto fino al 31/8) o sino al termine delle attività didattiche (contratto fino al 30/6) con ORARIO COMPLETO ovvero sino al termine delle lezioni ad orario completo NON DEVE ESSERE interpellato.

  • docente con rapporto di lavoro ad ORARIO INTERO per periodi inferiori a quelli indicati nel punto precedente (supplenza per periodo inferiore a quello del termine delle lezioni) ma che interferiscono col periodo di supplenza necessario alla scuola, DEVE essere interpellato SOLO se l’offerta della scuola, effettuata in data anteriore al 30 aprile, riguarda un periodo che va fino al termine delle lezioni (ultimo giorno di lezione secondo il calendario regionale) o oltre.

  • docente con rapporto di lavoro ad orario NON INTERO di durata fino al termine delle lezioni od oltre DEVE essere interpellato SOLO ai fini delle possibilità di completamento di orario sempre che ne ricorrano le condizioni di cumulabilità e i limiti previsti (art. 4 del DM 131/07).

  • docente con rapporto di lavoro ad orario NON INTERO per periodo inferiore a quello del termine delle lezioni DEVE essere interpellato sia se l’offerta della scuola riguardi l’ipotesi di una supplenza per un periodo che va fino al termine delle lezioni o oltre, sia ai fini delle possibilità di completamento di orario sempre che ne ricorrano le condizioni di cumulabilità e i limiti previsti ai sensi dell’art. 4 del DM 131/07.

In tutti gli altri casi in cui si riscontri anche una parziale sovrapposizione del periodo di supplenza necessario alla scuola col periodo di prestazione cui è già tenuto l’interessato, quest’ultimo non deve essere interpellato in quanto l’accettazione comporterebbe l’abbandono della precedente supplenza per caso non ammesso che è comportamento sanzionato con la perdita della possibilità di conseguire supplenze per tutto l’anno scolastico.

Ricordiamo che l’eventuale rinuncia alla supplenza è comportamento sanzionabile ESCLUSIVAMENTE per gli aspiranti totalmente inoccupati in attività di insegnamento al momento dell’offerta di supplenza (Le sanzioni: rinuncia, assenza, abbandono servizio).


PARTICOLARI DISPOSIZIONI PER LE DOCENTI IN CONGEDO DI MATERNITÀ

I casi di convocabilità finora prospettati riguardano ANCHE le docenti collocati in maternità (interdizione dal lavoro/congedo obbligatorio).
In base agli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 151/2001 è assolutamente vietato adibire le donne al lavoro durante tutto il periodo del congedo obbligatorio e interdizione dal lavoro e quindi, indipendentemente dalle modalità di assunzione, l’instaurazione del rapporto di lavoro deve intendersi realizzata con la semplice accettazione della nomina senza obbligo di assumere servizio.

Pertanto il personale supplente temporaneo che, al momento del conferimento della supplenza (non importa con quale modalità: in sede di convocazione, via Pec, telegramma o fonogramma), si trovi in congedo di maternità o in interdizione per gravi complicanze della gestazione, successivamente all’accettazione della nomina (non importa con quale modalità: tramite delega, via pec, telegramma o fonogramma) vedrà valutato tutto il periodo di astensione dal lavoro sia ai fini giuridici che ai fini economici nei termini della durata del rapporto di lavoro e al trattamento economico intero per tutta la durata del rapporto di lavoro.

Il rapporto di lavoro si perfeziona con la semplice accettazione della nomina, senza obbligo da parte del personale in congedo di maternità o in interdizione di assumere servizio (la docente non dovrà recarsi fisicamente a scuola).

La scuola non ha dunque la possibilità di posticipare l’assunzione e deve, invece, stipulare immediatamente il contratto individuale di lavoro con la lavoratrice madre, applicandole il trattamento giuridico ed economico previsto in caso di congedo di maternità (o interdizione dal lavoro).


CIÒ VALE ANCHE NEI CASI DI PROROGA DELLA SUPPLENZA GIÀ IN ESSERE

L’art. 12 comma 2 del CCNL/2007 prevede espressamente che il personale in congedo di maternità è da considerare in servizio a tutti gli effetti, anche ai fine della proroga di una supplenza.
“…Durante il medesimo periodo di astensione, tale periodo è da considerarsi servizio effettivamente prestato anche per quanto concerne l’eventuale proroga dell’incarico di supplenza”.

La lavoratrice collocata in congedo di maternità ha dunque sempre diritto, al pari degli altri dipendenti che al termine di un primo contratto si trovino in effettivo servizio, non solo all’accettazione della supplenza ma anche alla sua proroga o conferma qualora il titolare che la supplente sostituisce prolunghi il suo periodo di assenza. Il tutto senza prendere effettivo servizio.

Gli stessi diritti di proroga e conferma ha il personale collocato in interdizione per complicanze della gestazione, tale astensione dal lavoro è infatti equiparata, a tutti gli effetti, ai periodi di congedo di maternità (art. 17 del D.Lgs. 151/2001).

A tali supplenti spetterà SEMPRE la decorrenza economica e giuridica del contratto FIN DAL PRIMO GIORNO DI SUPPLENZA.

Tutte le guide sulle supplenze a.s. 2014/15