
          
          Le assenze per malattia: quante? 
			Tutele diverse tra personale di ruolo e precario 
			
           Orizzonte scuola 
			23.9.2014
			
			Malattia personale 
			della scuola: qual è il periodo massimo di assenze? Che differenza 
			c’è tra personale assunto a tempo determinato e indeterminato? Tutte 
			le assenze rientrano nel computo dei giorni? Utile guida per tutto 
			il personale della scuola.
			
			PERSONALE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO
			
			Al personale assunto a 
			TEMPO INDETERMINATO spetta la conservazione del posto per un periodo 
			di 18 mesi nel triennio (ai fini della maturazione del predetto 
			periodo, si sommano, alle assenze dovute all’ultimo episodio 
			morboso, le assenze per malattia verificatesi 
			nel triennio precedente).
			
			Durante tale periodo:
			Dal 1° al 9° mese retribuzione fissa mensile al 100%.
			Nell’ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg. 
			lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo 
			periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche 
			ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso e 
			continuativo
			
			Dal 10° al 12° mese 
			retribuzione fissa mensile al 90%;
			
			Dal 13° al 18° mese 
			retribuzione fissa mensile al 50%.
			
			I primi 18 mesi di 
			assenza per malattia (art. 17 comma 1 CCNL/2007) sono utili alla 
			maturazione del diritto alle ferie e alle festività soppresse; 
			all’anzianità di servizio; alla progressione della carriera; al 
			trattamento di quiescenza e di previdenza e al trattamento di fine 
			rapporto.
			Le assenze per malattia retribuite o parzialmente retribuite non 
			interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli 
			effetti.
			Terminati questi 18 mesi il dipendente può richiedere un ULTERIORE 
			PERIODO DI 18 MESI. 
			Tali assenze (dal 19° al 36° mese art. 17 comma 2 CCNL/2007), su 
			richiesta specifica del dipendente in casi particolarmente gravi, 
			sono concedibili SENZA RETRIBUZIONE, interrompono qualsiasi 
			anzianità di servizio, tranne quella del preavviso, e sono utili 
			solo per la conservazione del posto. Possono però essere riscattati 
			ai fini pensionistici, a domanda, se successivi al 31.12.1996.
			
			
			
			PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO
			
			Personale con contratto 
			stipulato per l´intero anno scolastico (31/8) o fino al termine 
			delle attività didattiche (30 giugno) 
			Rientra in questa tipologia il personale che ha stipulato un 
			contratto a seguito dello scorrimento delle relative graduatorie 
			provinciali o conferito al 30/6-31/8 dal Dirigente scolastico (in 
			quest’ultimo caso si tratterà di un incarico assegnato per 
			esaurimento delle Graduatorie Provinciali o al 30/6 per spezzoni 
			pari o inferiori le 6 ore). 
			Rientra altresì l’incarico per materia alternativa alla religione 
			cattolica, con termine direttamente il 30/6.
			Per queste tipologie di incarichi il personale ha diritto alla 
			conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in 
			un triennio scolastico. 
			Per CIASCUN anno scolastico, il periodo è così retribuito:
			nel 1° mese non vi è NESSUNA decurtazione (retribuzione al 100%);
			
			Nel 2° e 3° mese la retribuzione è corrisposta nella misura del 50%.
			Dal 4°al 9° mese si ha diritto alla conservazione del posto SENZA 
			ASSEGNI. 
			Personale assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal 
			Dirigente scolastico per supplenze brevi e temporanee 
			Rientrano in questa tipologia tutte le supplenze brevi conferite dal 
			Dirigente scolastico (sostituzione del titolare collocato in 
			malattia, riduzione oraria per allattamento ecc.), comprese le 
			supplenze per la copertura di posti resosi disponibili, per 
			qualsiasi causa, dopo il 31/12 (conferite direttamente fino al 
			“termine delle lezioni”) e le supplenze per sostituzione di 
			personale collocato in maternità (per interdizione o congedo di 
			maternità).
			Sono escluse quindi solo le supplenze conferite direttamente al 30/6 
			o 31/8 (es. spezzoni pari o inferiori le 6 ore o supplenze conferite 
			su posto libero in organico di fatto o di diritto prima del 31/12).
			
			Per queste tipologie di incarichi il personale ha diritto a 30 
			giorni di malattia in UN ANNO SCOLASTICO pagati al 50% (non 
			interrompono l’anzianità di servizio a tutti gli effetti).
			Superato il limite di 30 giorni si avrà la RISOLUZIONE DEL RAPPORTO 
			DI LAVORO (non esistono deroghe).
			
			QUALI ASSENZE NON RIENTRANO NEL PERIODO DI COMPORTO?
			
			Per tutto il personale 
			assunto a tempo indeterminato e determinato (anche se supplenza 
			breve):
			
			RIENTRANO nel periodo 
			di comporto:
			Tutte le assenze di malattia comprese le infermità dipendenti da 
			causa di servizio (per cui comunque spetta l’intera retribuzione), i 
			day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero e il ricovero 
			ospedaliero (esclusi quelli per l’effettuazione di terapie 
			temporaneamente e/o parzialmente invalidanti da parte del dipendente 
			affetto da grave patologia) e le visite specialistiche (quest’ultime 
			solo se imputate a malattia).
			
			NON concorrono alla 
			determinazione del conteggio dei giorni di malattia nel periodo di 
			comporto:
			Le assenze dovute ad infortunio sul lavoro certificate dall’INAIL;
			Le assenze dovute a gravi patologie che richiedono terapie 
			salvavita: sono esclusi dal periodo di comporto i giorni di ricovero 
			ospedaliero, i day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero, 
			l’effettuazione delle terapie salvavita (inclusa la chemioterapia); 
			i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle 
			terapie; i giorni di assenza per l’effettuazione delle periodiche 
			visite specialistiche di controllo delle (certificate) gravi 
			patologie (“accertamenti ambulatoriali”).
			I 30 gg. di congedo per cure per invalidi ex art. 7, D.Lgs. n. 
			119/2011.
			L’assenza dovuta a “malattia determinata da gravidanza” anche se 
			l’interruzione di gravidanza avviene entro il 180 º giorno di 
			gestazione.
			
			L’INAIL, nelle 
			circolari n. 48/1993 e n. 51/2001, e il Ministero del Lavoro, della 
			Salute e delle Politiche Sociali, che con nota 25/I/0011428 del 19 
			agosto 2008, di risposta all’interpello n. 32 del 19 agosto 2008 del 
			Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha 
			precisato che l’articolo 12 del D.P.R. n. 1026/1976 considera 
			l’interruzione di gravidanza prima del 180° giorno come aborto e non 
			come parto; qualificandosi dunque, come “malattia determinata da 
			gravidanza”, ad essa si applicherà la tutela prevista dall’articolo 
			20 del D.P.R. n. 1026/1976, secondo cui tale assenza non rientra nel 
			periodo di comporto.
			Nello stesso interpello, il Ministero del Lavoro afferma che ai fini 
			della prova della morbosità determinata da gravidanza non è 
			necessaria la produzione di un certificato rilasciato da un medico 
			specialista del Servizio sanitario nazionale, ma basta un 
			certificato rilasciato da un medico di base convenzionato.
			
			In questo caso, quindi, 
			i relativi giorni di “malattia” non saranno computabili nel periodo 
			massimo previsto per la conservazione del posto di lavoro.
			
			
			
			