Italia verso la condanna Ue sui precari: 
sentenza il 26 novembre

di Nicola Da Settimo, Il Sole 24 Ore 14.10.2014

È stata fissata al 26 novembre alle ore 9,30 l'udienza della Corte di Giustizia Ue di Lussemburgo per la pronuncia sulla legittimità della reiterazione dei contratti di supplenza nella scuola. La vertenza era scoppiata alla fine della prima decade degli anni duemila, con decine di migliaia di ricorsi, tesi ad ottenere la conversione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato, nonché il risarcimento del danno e gli arretrati. Alle migliaia di ricorsi hanno fatto riscontro decine di sentenze di merito di vario tenore: si è andati dall'accoglimento della domanda di conversione del contratto a tempo indeterminato (Tribunale Siena, rgl 663/10 e, da ultimo, Tribunale Trani, sentenza 831/14), sino a soluzioni risarcitorie, variabili dalle 5 alle 20 mensilità (ad esempio: Corte Appello Roma, sentenza 17 gennaio 2012).

Il contenzioso

Nei ricorsi si sosteneva il ricorso abusivo ai contratti a termine reiterati per più di 36 mesi, illegittimo ai sensi della direttiva comunitaria 1999/70/Ce attuativa dell'accordo quadro sul tempo determinato del 28/06/1999 recepito attraverso il decreto legislativo 368/2001.
Tuttavia l'articolo 36 comma 5 del decreto legislativo 165/2001 prevede che «la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative».
C'è poi da considerare la normativa di legge “speciale” per le supplenze nella scuola (Dlgs 297/94), che secondo la sentenza della Corte di Cassazione n. 10127 del 20 giugno 2012 non sarebbe stata abrogata dal Dlgs 368/2001.

L’intervento della Corte Costituzionale

Ecco che nel 2013 la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 207 del 18 luglio 2013 , ha deciso di rimettere alla Corte di Giustizia europea le seguenti due questioni:

• La prima: se è conforme alla normativa europea sul lavoro a tempo determinato l'articolo 4, commi 1, ultima proposizione, e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico) – i quali, dopo aver disciplinato il conferimento di supplenze annuali su posti «che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre», dispongono che si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, «in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo» – disposizione la quale consente che si faccia ricorso a contratti a tempo determinato senza indicare tempi certi per l'espletamento dei concorsi e in una condizione che non prevede il diritto al risarcimento del danno;

• La seconda: se costituiscano ragioni obiettive, ai sensi della normativa europea, le esigenze di organizzazione del sistema scolastico italiano come sopra delineato, tali da rendere compatibile con il diritto dell'Unione europea una normativa come quella italiana che per l'assunzione del personale scolastico a tempo determinato non prevede il diritto al risarcimento del danno.


La posizione della commissione Ue

Sulla questione si era espressa anche la Commissione europea , con un parere del 22 maggio 2013, nel quale si esprimevano dubbi in ordine alla compatibilità della legislazione nazionale che autorizzi la conclusione di reiterati contratti a termine con personale iscritto in graduatoria per la copertura di posti vacanti, «non solo per la sostituzione di personale temporaneamente assente ma anche per la copertura di vacanze nell'organico del personale docente e ausiliario tecnico amministrativo della scuola statale in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo, senza che vi sia alcuna certezza sul momento in cui tali procedure saranno espletate e, pertanto, senza prevedere criteri obiettivi e trasparenti per verificare se il rinnovo dei contratti in questione risponda effettivamente ad un‘esigenza temporanea reale, sia atta a raggiungere lo scopo perseguito e necessaria a tal fine».

Il j’accuse dell’Avvocato generale

Dopo l'udienza di discussione davanti alla Corte di Lussemburgo, tenutasi il 27 marzo 2014, nella causa si è registrato l'importante intervento dell'Avvocato Generale , Maciej Szpunar, che ha depositato le proprie conclusioni il 17 luglio 2014, sostenendo che la normativa italiana applicabile al settore della scuola pubblica non limita né la stipulazione né il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato successivi con personale supplente in sostituzione del personale temporaneamente assente. Al contrario, il ricorso a queste sostituzioni ha come obiettivo quello di far fronte a esigenze di personale permanenti e durevoli, utilizzo che è censurabile e che dovrebbe essere impedito attraverso l'adozione di una o più delle misure restrittive previste dalla clausola 5 dell'accordo quadro. Quanto all'argomento relativo alle restrizioni finanziarie recentemente imposte da numerose disposizioni nazionali nel settore scolastico, l'Avvocato Generale ritiene che queste non possano giustificare il ricorso abusivo alla successione di contratti a tempo determinato.
In definitiva, le conclusioni sembrano prefigurare una probabile condanna dell'Italia per illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato nella scuola, tanto che qualcuno sostiene che l'assunzione di tutti i precari inseriti in graduatoria ad esaurimento, prevista dalla “Buona scuola” di Renzi, sia un atto sostanzialmente dovuto da parte del Governo, tenuto conto che i precari che hanno raggiunto i 36 mesi di servizio anche non continuativi, possono ancora proporre ricorso al giudice del lavoro per ottenere la trasformazione in contratto a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato illegittimamente reiterati.