Italia verso la condanna Ue sui precari: di Nicola Da Settimo, Il Sole 24 Ore 14.10.2014
È stata fissata al 26 novembre alle ore 9,30 l'udienza della Corte
di Giustizia Ue di Lussemburgo per la pronuncia sulla legittimità
della reiterazione dei contratti di supplenza nella scuola. La
vertenza era scoppiata alla fine della prima decade degli anni
duemila, con decine di migliaia di ricorsi, tesi ad ottenere la
conversione dei contratti da tempo determinato a tempo
indeterminato, nonché il risarcimento del danno e gli arretrati.
Alle migliaia di ricorsi hanno fatto riscontro decine di sentenze di
merito di vario tenore: si è andati dall'accoglimento della domanda
di conversione del contratto a tempo indeterminato (Tribunale Siena,
rgl 663/10 e, da ultimo, Tribunale Trani, sentenza 831/14), sino a
soluzioni risarcitorie, variabili dalle 5 alle 20 mensilità (ad
esempio: Corte Appello Roma, sentenza 17 gennaio 2012).
Nei ricorsi si sosteneva il ricorso abusivo ai contratti a termine
reiterati per più di 36 mesi, illegittimo ai sensi della direttiva
comunitaria 1999/70/Ce attuativa dell'accordo quadro sul tempo
determinato del 28/06/1999 recepito attraverso il decreto
legislativo 368/2001. Ecco che nel 2013 la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 207 del 18 luglio 2013 , ha deciso di rimettere alla Corte di Giustizia europea le seguenti due questioni: • La prima: se è conforme alla normativa europea sul lavoro a tempo determinato l'articolo 4, commi 1, ultima proposizione, e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico) – i quali, dopo aver disciplinato il conferimento di supplenze annuali su posti «che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre», dispongono che si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, «in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo» – disposizione la quale consente che si faccia ricorso a contratti a tempo determinato senza indicare tempi certi per l'espletamento dei concorsi e in una condizione che non prevede il diritto al risarcimento del danno; • La seconda: se costituiscano ragioni obiettive, ai sensi della normativa europea, le esigenze di organizzazione del sistema scolastico italiano come sopra delineato, tali da rendere compatibile con il diritto dell'Unione europea una normativa come quella italiana che per l'assunzione del personale scolastico a tempo determinato non prevede il diritto al risarcimento del danno.
Sulla questione
si era espressa anche la Commissione europea , con un parere del
22 maggio 2013, nel quale si esprimevano dubbi in ordine alla
compatibilità della legislazione nazionale che autorizzi la
conclusione di reiterati contratti a termine con personale iscritto
in graduatoria per la copertura di posti vacanti, «non solo per la
sostituzione di personale temporaneamente assente ma anche per la
copertura di vacanze nell'organico del personale docente e
ausiliario tecnico amministrativo della scuola statale in attesa
dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di
personale di ruolo, senza che vi sia alcuna certezza sul momento in
cui tali procedure saranno espletate e, pertanto, senza prevedere
criteri obiettivi e trasparenti per verificare se il rinnovo dei
contratti in questione risponda effettivamente ad un‘esigenza
temporanea reale, sia atta a raggiungere lo scopo perseguito e
necessaria a tal fine».
Dopo l'udienza di discussione davanti alla Corte di Lussemburgo,
tenutasi il 27 marzo 2014, nella causa si è registrato
l'importante intervento dell'Avvocato Generale , Maciej Szpunar,
che ha depositato le proprie conclusioni il 17 luglio 2014,
sostenendo che la normativa italiana applicabile al settore della
scuola pubblica non limita né la stipulazione né il rinnovo di
contratti di lavoro a tempo determinato successivi con personale
supplente in sostituzione del personale temporaneamente assente. Al
contrario, il ricorso a queste sostituzioni ha come obiettivo quello
di far fronte a esigenze di personale permanenti e durevoli,
utilizzo che è censurabile e che dovrebbe essere impedito attraverso
l'adozione di una o più delle misure restrittive previste dalla
clausola 5 dell'accordo quadro. Quanto all'argomento relativo alle
restrizioni finanziarie recentemente imposte da numerose
disposizioni nazionali nel settore scolastico, l'Avvocato Generale
ritiene che queste non possano giustificare il ricorso abusivo alla
successione di contratti a tempo determinato. |