Per la ricostruzione di carriera vale anche il 2012

L.L. La Tecnica della Scuola 23.10.2014

In applicazione del CCNL 7 agosto 2014 sul recupero delle utilità 2012, il Miur aggiorna le funzioni Sidi per la produzione dei decreti di riconoscimento dei servizi, di definizione della progressione di carriera e per la predisposizione del prospetto per liquidare la buonuscita. Il 2013 continua a non essere utile ai fini delle anzianità maturate

Il 7 agosto scorso sono stati sottoscritti all’Aran i due CCNL per il recupero degli scatti di anzianità 2012 dei docenti e il ripristino delle posizioni economiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata) della scuola.

In applicazione dei CCNL, il Miur ha aggiornato le funzioni Sidi, disponibili per gli Uffici Scolastici Regionali, per la produzione dei decreti di riconoscimento dei servizi, di definizione della progressione di carriera e per la predisposizione del prospetto per liquidare la buonuscita (Modello PL-2).

Come comunicato con nota prot. n. 2621 del 20 ottobre 2014, l’aggiornamento si è reso necessario per via delle recenti modifiche contrattuali, secondo le quali deve essere recuperata l'anzianità maturata nel 2012.

Per quanto riguarda il 2013, non interessato dai CCNL di cui sopra, valgono le regole di cui al D.L. n. 3/2014, con il quale sono state confermate le disposizioni contenute nel D.p.r. n. 122/2013: quindi, il servizio svolto nel 2013 deve essere considerato non utile ai fini delle anzianità maturate.

Tenendo conto del nuovo quadro normativo, la procedura di riconoscimento dei servizi pre-ruolo è stata così modificata:

  • per il personale docente, i periodi prestati nell'anno solare 2013 contribuiscono per intero al raggiungimento della durata minima dei 180 giorni occorrenti per la valutazione degli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014. Pertanto, in caso di raggiungimento dei 180 giorni minimi di servizio, l’anno scolastico 2012/13 contribuirà all’anzianità per 4 mesi (sett-dic.2012), e il 2013/14 contribuirà per 8 mesi (genn-ago 2014);

  • per il personale ATA, i periodi utili al riconoscimento vanno decurtati dal servizio prestato nell’anno 2013, in applicazione di quanto previsto dall’art. 1 comma 1 punto b del D.P.R. 122/2013.