Insegnanti curricolari in supplenza Carmelo Di Salvo, dal blog Bianco sul nero 13.10.2014 Alcune prassi dei Dirigenti scolastici non fanno altro che svuotare il senso dell'integrazione. Ci avevano provato prima, mandando i docenti per il sostegno a supplire nelle altre classi, abbandonando l'alunno per il quale sono stati nominati. Adesso stanno tentando il contrario, lasciando in classe l'insegnante per il sostegno e mandando a supplire il curricolare. Nominare la com-presenza è contraddittorio. Infatti com-presenza significa presenza in comune; ora, se mandano il docente curricolare in un'altra classe, dove va a finire la com-presenza? Però sono più imbroglioni, perchè parlano di "contitolarità", e questa può essere realizzata anche senza com-presenza. Però si deve opporre a questi imbroglioni, che l'insegnante per il sostegno è nominato solo perchè in quella classe c'è un alunno certificato con disabilità, cioè egli deve occuparsi dell'integrazione dell'alunno in quella classe. Ciò può pure realizzarsi con momenti in cui il docente per il sostegno gestisce da solo la classe; ma deve essere un caso sporadico e programmato; non può divenire occasionale e solo per tappabuchi. In tal modo si lede pure il diritto di tutta la classe ad avere le lezioni di quel docente curricolare che invece va a fare supplenze altrove.I genitori di tutti gli alunni e non solo quelli degli alunni con disabilità dovrebbero ribellarsi, minacciando ( e se necessario procedendo ) a denunciare alla Procura della Repubblica questi comportamenti illegali...
La nota richiama l’attenzione dei dirigenti scolastici “sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili”. I casi che giustificano deroghe riguardano le assenze improvvise dei docenti in mancanza di colleghi a disposizione e prima che possa essere disposta la supplenza temporanea.
Il Miur con la nota 9839 del 8 novembre 2010 ha fornito una serie di chiarimenti sulle procedure da adottare per la sostituzione dei docenti assenti. La nota conferma quanto avevamo indicato nella nostra scheda sulle modalità di chiamata dei supplenti. In particolare si precisa che in tutti casi in cui non è possibile sostituire i docenti assenti con personale in servizio (ore a disposizione o disponibilità ad ore eccedenti) si deve comunque procedere alla chiamata dei supplenti senza alcun vincolo sulla durata dell'assenza.
Nella
nota si ribadisce anche che non si possono utilizzare i docenti di
sostegno, distraendoli dalle proprie attività, per effettuare le
sostituzioni. Naturalmente tale regola vale anche per tutte le altre
attività in compresenza, di ordinamento o programmate (ITP,
contemporaneità ecc.). Il collegio aveva deliberato che tutte le ore non direttamente assegnate all'insegnamento frontale fossero tutte utilizzate "per il recupero individualizzato o per piccoli gruppi di alunni sulla propria classe o su altra classe…" e nel contratto d'istituto era specificato che pertanto "…le parti convengono che si proceda a nomina in sostituzione del personale assente fin dal primo giorno di assenza". il Giudice ha condannato l'Amministrazione scolastica per la "… reiterata violazione di accordi liberamente sottoscritti..." ordinando alla stessa di "… astenersi da tenere analoghe condotte con rimozione degli effetti prodottisi…", oltre alle spese. La sentenza conferma così il ruolo della contrattazione e la competenza del Collegio docenti per quanto riguarda il piano dell'offerta formativa. Nelle motivazioni il Giudice ha anche chiarito che l'entità del finanziamento per le "supplenze" non giustifica la violazione degli accordi sottoscritti.
In questo modo si
riconferma perciò che, fatte salvo eventuali situazioni di emergenza,
non è mai possibile scindere le compresenze qualora definite per
ordinamento (sostegno, ITP, ecc.) o programmate dal collegio docenti. |