Il giudice non può sindacare di Andrea Alberto Moramarco, Il Sole 24 Ore 9.10.2014 La sentenza del Tar Lazio su alunno bocciato
La mancata ammissione dell'alunno alla classe successiva decisa dal
Consiglio di classe non può essere sindacata nel merito dal giudice,
il quale può solo verificare che il procedimento che ha condotto il
collegio dei docenti ad adottare tale decisione sia conforme al
parametro normativo e ai criteri deliberati preventivamente dal
collegio stesso. Lo
ha affermato il Tar Lazio-Latina con la sentenza 750/2014 .
Il caso riguardava la bocciatura di un'alunna al termine del primo
anno di un liceo classico. I genitori della studentessa avevano
impugnato il verbale del Consiglio di classe che sanciva la non
ammissione alla classe successiva della loro figlia per via dello
scarso impegno ed interesse, nonché di evidenti e diffuse lacune che
non avevano consentito il raggiungimento degli “obiettivi minimi
nella quasi totalità delle discipline” e che non avrebbero garantito
“un proficuo percorso per il successivo anno scolastico”.
Il Tar laziale respinge però il ricorso. Per i giudici
amministrativi i corsi di recupero frequentati dall'alunna non
possono costituire l'unico elemento di valutazione in ordine al
giudizio di ammissione alla classe successiva. Ed in ogni caso,
afferma il Tar la sostituzione della valutazione effettuata dal
Consiglio di classe andrebbe a sconfinare in valutazioni di merito
che sono sottratte al giudice e rimesse all'apprezzamento esclusivo
dell'Amministrazione. |