Cassazione: è reato fotocopiare più del 15% delle pagine di un libro

di Andrea Alberto Moramarco, Il Sole 24 Ore 30.10.2014

   La sentenza 29 ottobre 2014 n. 44919 della Corte di Cassazione

Il titolare di una copisteria non può riprodurre a scopo di lucro più del 15% di ciascun libro. Superata tale soglia scatta il reato di illecita duplicazione di testi per uso non personale. È quanto affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 44919 depositata ieri. 

La vicenda 
La protagonista di questa vicenda è la titolare di una copisteria milanese che, in occasione di un controllo effettuato dalla Guardia di finanza, era stata trovata in possesso di 29 manuali universitari di diversi autori e un hard disk, dotato di cavo usb per il trasferimento dei dati, contenente ben 1560 testi universitari e 113 dispense. 
I giudici del Tribunale prima, e Corte d'appello poi, avevano condannato l'imputata per il reato previsto dall'articolo 171-ter comma 2 lett. b) della legge 633/1941 (più volte modificata), ovvero per «illecita duplicazione per uso non personale e detenzione per la vendita di testi universitari e dispense universitarie abusivamente riprodotti in copia fotostatica con finalità di lucro». In particolare, i giudici avevano affermato che la detenzione del materiale rinvenuto, soprattutto l'elevatissimo numero di testi universitari contenuto nell'hard disk, era prova dell'attività commerciale esercitata dall'imputata. 
La titolare della copisteria ricorreva però in Cassazione contestando la pretesa finalità di lucro della sua attività e sostenendo invece che la riproduzione dei testi conservati nell'hard disk era da attribuire ai singoli studenti che usufruivano del servizio di fotocopiatura self-service con libero accesso alla rete internet.

Non si può fotocopiare più del 15% 
La Cassazione conferma totalmente la decisione adottata dalla Corte d'appello: il numero esorbitante dei testi rinvenuti nell'hard disk non lascia spazio ad altre interpretazioni se non quella di un'attività commerciale consistente nella riproduzione fotostatica dei testi secondo le richieste dei singoli studenti. E tale attività costituisce reato. 
La Corte ricorda infatti che l'art. 171-ter della legge 633/1941 individua l'ambito di liceità della riproduzione mediante fotocopiatura per uso personale di testi, con il limite quantitativo fissato al 15% dell'intero volume, con corresponsione di un compenso forfettario all'autore. La pena in questo caso è una sanzione amministrativa. Nel caso invece, come quello della fattispecie, di riproduzione che superi il limite del 15% del testo per uso non personale e per trarne profitto, scatta la sanzione penale, che punisce appunto chi riproduce testi in maniera non occasionale e mette a disposizione di terzi il materiale fotocopiato o stampato. E il reato si configura per ogni libro per il quale venga superato il limite del 15%.