Cassazione: è reato fotocopiare più del 15% delle pagine di un
libro
di Andrea Alberto Moramarco,
Il Sole 24 Ore
30.10.2014
La sentenza 29 ottobre 2014 n. 44919 della Corte di Cassazione
Il titolare di una copisteria non può riprodurre a scopo di lucro
più del 15% di ciascun libro. Superata tale soglia scatta il reato
di illecita duplicazione di testi per uso non personale. È quanto
affermato dalla Cassazione nella
sentenza n. 44919 depositata ieri.
La vicenda
La protagonista di questa vicenda è la titolare di una copisteria
milanese che, in occasione di un controllo effettuato dalla Guardia
di finanza, era stata trovata in possesso di 29 manuali universitari
di diversi autori e un hard disk, dotato di cavo usb per il
trasferimento dei dati, contenente ben 1560 testi universitari e 113
dispense.
I giudici del Tribunale prima, e Corte d'appello poi, avevano
condannato l'imputata per il reato previsto dall'articolo 171-ter
comma 2 lett. b) della legge 633/1941 (più volte modificata), ovvero
per «illecita duplicazione per uso non personale e detenzione per la
vendita di testi universitari e dispense universitarie abusivamente
riprodotti in copia fotostatica con finalità di lucro». In
particolare, i giudici avevano affermato che la detenzione del
materiale rinvenuto, soprattutto l'elevatissimo numero di testi
universitari contenuto nell'hard disk, era prova dell'attività
commerciale esercitata dall'imputata.
La titolare della copisteria ricorreva però in Cassazione
contestando la pretesa finalità di lucro della sua attività e
sostenendo invece che la riproduzione dei testi conservati nell'hard
disk era da attribuire ai singoli studenti che usufruivano del
servizio di fotocopiatura self-service con libero accesso alla rete
internet.
Non si può fotocopiare più del 15%
La Cassazione conferma totalmente la decisione adottata dalla Corte
d'appello: il numero esorbitante dei testi rinvenuti nell'hard disk
non lascia spazio ad altre interpretazioni se non quella di
un'attività commerciale consistente nella riproduzione fotostatica
dei testi secondo le richieste dei singoli studenti. E tale attività
costituisce reato.
La Corte ricorda infatti che l'art. 171-ter della legge 633/1941
individua l'ambito di liceità della riproduzione mediante
fotocopiatura per uso personale di testi, con il limite quantitativo
fissato al 15% dell'intero volume, con corresponsione di un compenso
forfettario all'autore. La pena in questo caso è una sanzione
amministrativa. Nel caso invece, come quello della fattispecie, di
riproduzione che superi il limite del 15% del testo per uso non
personale e per trarne profitto, scatta la sanzione penale, che
punisce appunto chi riproduce testi in maniera non occasionale e
mette a disposizione di terzi il materiale fotocopiato o stampato. E
il reato si configura per ogni libro per il quale venga superato il
limite del 15%.