Congedo parentale intervallato
da giorni di sospensione delle lezioni

di Paolo Pizzo, Orizzonte scuola 14.10.2014

Giorni di sospensione delle lezioni (vacanze di Natale e Pasqua) a cavallo di due periodi frazionati da malattia del figlio o congedo parentale: le scuole non possono, con un atto unilaterale, considerare le vacanze come congedo

L’art. 12, comma 6 del CCNL/2007 prevede che “i periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 (congedo parentale) e 5 (congedo per malattia), nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali GIORNI FESTIVI che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice”.

La Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza 14 ottobre 2009, n. 21744, ha stabilito che i rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato sono regolati esclusivamente dai contratti collettivi e dalle leggi sul rapporto di lavoro privato. L’ordinamento esclude che la P.A. possa intervenire con atti autoritativi nelle materie demandate alla contrattazione collettiva.

Ricordiamo che la malattia del figlio e il congedo parentale possono essere fruiti:

  • In modo CONTINUATIVO, in questo caso verranno inclusi anche i giorni festivi intermedi, il giorno libero e il periodo di sospensione delle lezioni;

  • In modo FRAZIONATO, può cioè essere intervallato dal ritorno al lavoro del docente anche nel giorno libero o in un giorno di sospensione delle lezioni, in cui è possibile lo svolgimento di attività funzionali all’insegnamento.

Alla luce dell’art. del CCNL/2007 sopra richiamato: nel caso in cui si usufruisca del congedo in modo frazionato, solo “gli eventuali giorni festivi” dovrebbero essere computati “ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice”.

Si dà quindi il caso di una docente che chiede malattia del bambino o congedo parentale fino al sabato e poi riprende la stessa tipologia di congedo dal lunedì successivo.
In questo caso non potendo il docente rientrare in servizio la domenica, è ovvio che quest’ultima debba essere ricompresa in conto congedo.

ATTENZIONE: se invece la docente cambia tipologia di congedo ovvero malattia del bambino fino al sabato e congedo parentale dal lunedì successivo (o viceversa), in questo caso la domenica non può essere ricompresa in conto congedo (a quale tipologia di congedo dovrebbe infatti essere imputata la domenica: malattia bambino o congedo parentale?!).

 

COSA SUCCEDE QUANDO TRA DUE PERIODI FRAZIONATI DI CONGEDO C’È UN PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI?

Quando il giorno successivo al termine del congedo non È PERÒ FESTIVO, come appunto non lo è l’inizio di un periodo di sospensione delle lezioni, un’eventuale proroga automatica del congedo da parte della scuola che ricopra interamente tale periodo è da ritenersi illegittima, anche nel caso in cui il docente, a partire dalla ripresa delle lezioni, dovesse assentarsi nuovamente per LA STESSA O DIVERSA TIPOLOGIA DI CONGEDO (es. malattia del figlio fino al 23 dicembre e ripresa del congedo il 7 gennaio).

Il periodo della sospensione delle lezioni non può essere assimilato a quello festivo, infatti il docente in tale periodo pur non avendo l’obbligo della lezione dev’essere considerato in servizio per le attività funzionali all’insegnamento (collegi docenti, consigli di classe ecc.), se previste.

In sostanza un periodo di sospensione delle lezioni non può determinare automaticamente un’assenza del docente senza che quest’ultimo non “giustifichi” tale assenza con un certificato o con una esplicita richiesta.

Giova ricordare che in un orientamento applicativo per la Scuola l’ARAN alla domanda come si devono considerare le giornate di SABATO ED DOMENICA intercorrenti tra due periodi di assenza per malattia? ha risposto:
“Si fa presente che la Ragioneria Generale dello Stato – IGOP prot. n. 126427 del 16 gennaio 2009 con un parere  richiesto dal Dipartimento della Funzione Pubblica sull’art.71 del D.L. 112/2008 chiarisce che “con riferimento all’individuazione della retribuzione giornaliera il relativo computo va effettuato in trentesimi dal momento che, secondo il consolidato orientamento in materia di servizio, le giornate di SABATO E DOMENICA intercorrenti tra due periodi di assenza malattia vengono anch’esse considerate assenze per malattia e assoggettate alla decurtazione del trattamento economico accessorio”.

Per quanto riguarda l’eventualità che il sabato previsto come GIORNATA LIBERA sia compreso tra due periodi di assenza per malattia  si considera, a parere dell’Agenzia, un unico periodo di assenza per malattia SE IL DOCENTE NON SI SIA RESO DISPONIBILE PER LA RIPRESA IN SERVIZIO. “

Tale orientamento non assimila quindi il giorno libero a quello festivo (come è appunto la domenica) e può essere preso come riferimento per il caso di cui stiamo trattando. Infatti un periodo di sospensione delle lezioni è comunque un periodo “lavorativo” a tutti gli effetti e non quindi festivo.
In conclusione il periodo di vacanze natalizie/pasquali non è da considerare quale prolungamento della malattia del figlio/congedo parentale (ma vale per qualsiasi altra assenza es. malattia) anche qualora la docente a partire dal 7 gennaio dovesse assentarsi per lo stesso o altra tipologia di congedo.


NOTA BENE

Per dovere di cronaca risultano diverse segnalazioni di docenti che evidenziano come i loro decreti di assenza per malattia del figlio prima e per congedo parentale poi (oppure per la stessa tipologia di congedo), dopo le festività natalizie, siano stati inviati dalle scuole al visto della competente Tesoreria, e dal momento che non erano corredati dalla effettiva presa di servizio sono stati oggetto di rilievo e in alcuni casi il periodo delle vacanze è stato considerato in conto congedo.

Pur non comprendendo questo operato che risulta arbitrario e illegittimo, mi permetto di suggerire al docente, in alternativa alla effettiva presenza a scuola, l’invio di un telegramma (o fax o posta certificata) in cui dichiari la cessazione della condizione ostativa al servizio e la messa a disposizione della scuola, in modo che ci possa essere una dichiarazione circa la ripresa del servizio da parte del Dirigente.

Si ribadisce alle scuole e ai Dirigenti che in assenza di una certificazione o esplicita richiesta da parte del docente non è possibile considerarlo giuridicamente assente durante un periodo di sospensione delle lezioni.