La chiusura scuole per maltempo Lucio Ficara, La Tecnica della Scuola 13.10.2014
La regola deriva non solo dalle norme contrattuali ma anche da
alcuni articoli del Codice Civile, che dagli anni Novanta fa testo
anche per il pubblico impiego. In questi casi come è accaduto oggi a Genova e come potrebbe capitare domani anche a Parma, a causa di una probabile allerta meteo, le scuole rimarranno chiuse. A tal riguardo bisogna sapere che la chiusura delle scuole a causa del maltempo non prevede in alcun caso il recupero del servizio da parte del personale scolastico e degli insegnanti. In merito agli obblighi di servizio nei casi di sospensione delle attività didattiche o di chiusura totale delle scuole per neve, alluvioni e qualsiasi altra causa di forza maggiore, compresi la chiusura della scuola per disinfestazione, concorsi ed elezioni, si ritiene acclarato che non si debba assoggettare il personale docente ad alcun recupero orario.
È utile sapere che la chiusura della scuola per allerta meteo,
rappresenta l’obiettivo perseguito dall’autorità e finalizzato ad
una tutela della pubblica incolumità e del patrimonio che trascende
il pubblico interesse allo svolgimento del servizio scolastico. Infatti esiste anche un precedente che ha visto la chiusura, nel febbraio 2012, delle scuole di Roma a causa di una forte nevicata. In quel caso il Miur emise una nota in cui il Ministero specificò che al verificarsi di eventi imprevedibili e straordinari come un’allerta meteo che inducano i Sindaci ad adottare ordinanze di chiusura delle sedi scolastiche, si deve ritenere che è fatta comunque salva la validità dell’anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per effetto delle ordinanze sindacali di chiusura delle scuole. Dunque nulla deve essere recuperato in caso di chiusura della scuola per evento imprevedibile ed è fatto salva anche la validità dell’intero anno scolastico in caso che la chiusura prolungata delle scuole faccia scendere il limite delle lezioni annue al di sotto dei fatidici 200 giorni. |