Dal merito secondo Aprea al merito secondo Renzi
Aldo Domenico Ficara, La
Tecnica della Scuola 20.10.2014
Con "La Buona Scuola“ il merito degli insegnanti non sarà più
fondato sull’anzianità del servizio (esperienza didattica), ma sui
crediti accumulati in un triennio lavorativo. Sarà tutto oro quello
che luccica?
Ricordiamo che nel disegno di legge n. 953 formulato da Valentina
Aprea, per quanto riguarda l’avanzamento di carriera e quindi di
retribuzione dei docenti, i primi 8 commi dell’articolo n. 17
(Articolazione della professione docente) così si recitavano:
-
La
professione docente è articolata nei tre distinti livelli di
docente iniziale, docente ordinario e docente esperto, cui
corrisponde un distinto riconoscimento giuridico ed economico
della professionalità maturata. L'articolazione in livelli non
implica sovraordinazione gerarchica.
-
Ai docenti
esperti sono attribuite responsabilità anche in relazione ad
attività di formazione iniziale e di aggiornamento permanente
degli altri docenti, di coordinamento di dipartimenti o gruppi
di progetto, di valutazione interna ed esterna e di
collaborazione con il dirigente dell'istituzione scolastica. Per
lo svolgimento di funzioni complesse nell'ambito
dell'istituzione scolastica, possono essere conferiti incarichi
ulteriori rispetto all'insegnamento, esclusivamente a docenti
ordinari o esperti, remunerati con specifiche retribuzioni
aggiuntive rispetto allo stipendio maturato, nell'ambito delle
risorse iscritte in un apposito fondo di istituto.
-
All'interno
di ciascun livello professionale di cui al comma 1 è disposta la
progressione economica automatica per anzianità, secondo aumenti
a cadenza biennale, da quantificare in sede di contrattazione
collettiva. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 22, la
contrattazione collettiva definisce altresì il trattamento
economico differenziato da attribuire a ciascuno dei livelli di
cui al citato comma 1.
-
L'attività
del personale appartenente ai livelli di docente iniziale e di
docente ordinario è soggetta a una valutazione periodica,
effettuata da un'apposita commissione di valutazione, in ordine
a:
a) l'efficacia dell'azione didattica e formativa;
b) l'impegno professionale nella progettazione e nell'attuazione
del piano dell'offerta formativa;
c) il contributo fornito all'attività complessiva
dell'istituzione scolastica o formativa;
d) i titoli professionali acquisiti in servizio.
-
La
valutazione di cui al comma 4 non comporta effetti sanzionatori,
salvo il caso di giudizio gravemente negativo e adeguatamente
documentato in ordine a quanto previsto dalle lettere a) e b)
del medesimo comma, che dà luogo alla sospensione temporanea
della progressione economica automatica per anzianità del
docente. Le valutazioni periodiche costituiscono credito
professionale documentato utilizzabile ai fini della
progressione di carriera e sono riportate nel portfolio
personale del docente.
-
La
commissione di valutazione di cui al comma 4 è presieduta dal
dirigente dell'istituzione scolastica o formativa, è composta da
tre docenti esperti, eletti all'interno della medesima
istituzione scolastica o formativa, e da un rappresentante
designato a livello regionale dall'organismo tecnico
rappresentativo di cui all'articolo 20. La commissione è
rinnovata, di norma, ogni cinque anni.
-
L'avanzamento dal livello di docente iniziale a quello di
docente ordinario avviene, a domanda, a seguito di selezione per
soli titoli effettuata da apposite commissioni, tenendo conto
dell'attività di valutazione effettuata dalla commissione di cui
al comma 4, dei crediti formativi posseduti e dei titoli
professionali certificati.
-
L'avanzamento dal livello di docente ordinario a quello di
docente esperto avviene, a domanda, mediante formazione e
concorso volto a verificare il possesso dei requisiti culturali
e professionali dell'aspirante ed espletato a livello di reti di
scuole “.
Oggi con "La Buona Scuola“ di Renzi il merito degli insegnanti non
sarà più fondato sull’anzianità del servizio (esperienza didattica),
ma sui crediti accumulati in un triennio lavorativo. Infatti, ogni 3
anni, due terzi di tutti i docenti di ogni scuola o rete di scuole
avranno diritto ad uno scatto di retribuzione. Si tratterà del 66%
di quei docenti della singola scuola (o della singola rete di
scuole) che avranno maturato più crediti nel triennio precedente. In
altre parole il primo scatto arriverà non prima del 2018 e potrà
essere erogato solo a due docenti su tre.
L'attribuzione degli aumenti (circa 60 euro) avverrà in base a tre
tipologie di crediti il cui funzionamento non è stato ancora
completamente chiarito dall'esecutivo. Si tratta dei crediti
didattici, crediti formativi e crediti legati allo svolgimento di
incarichi di collaborazione con il dirigente scolastico.
Ma sarà tutto oro quello che luccica?
La vignetta di
Doriano
|