Con le nuove supplenze in vista difficoltà organizzative e didattiche

di Francesca Lascialfari, Il Sole 24 Ore 24.10.2014

Il testo definitivo del ddl Stabilità 2015, dopo l’approvazione del Consiglio dei Ministri, ha ricevuto il via libera della Ragioneria Generale e ieri l’ok del Quirinale che l’ha inviato alla Camera. Tra gli interventi per la riduzione della spesa, si registrano quelli sulle supplenze brevi nelle scuole di cui ai commi 8 e 9, dell’art. 28, a partire dal prossimo anno scolastico. In particolare, il comma 8 esclude la sostituzione dei collaboratori scolastici per assenze di durata fino a 7 giorni prevedendo, altresì, che si provveda a garantire la copertura necessaria conferendo ore eccedenti al personale già in servizio nella scuola. Il costo relativo allo straordinario verrà coperto con il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (Mof), che avrà questa destinazione prioritaria. Per quanto riguarda gli insegnanti delle scuole dell’infanzia e primarie, il comma 9, inoltre, elimina la possibilità di assumere supplenti per la copertura delle assenze di un solo giorno.

La necessità dei supplenti nella scuola di base
Ad oggi, nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, è possibile nominare insegnanti supplenti anche in caso di assenze della durata di un solo giorno, pur nel rispetto dell’art.1, comma 78, della legge 662/96: i dirigenti scolastici, infatti, utilizzano innanzitutto le ore a disposizione per le supplenze interne, cambi turno, flessibilità dell’orario di insegnamento, eventuali disponibilità (sia economiche che professionali) per le ore eccedenti, per le quali è previsto un apposito finanziamento nel Mof che, tuttavia, ad oggi risulta inadeguato alle necessità. Solo nel caso in cui nessuna delle precedenti soluzioni sia applicabile, si attinge dalla graduatoria per le sostituzioni secondo quanto previsto dal D.M. 131/2007.
D’altra parte, la presenza di un docente in classe è indispensabile dato che gli alunni hanno un’età compresa tra i 3 e gli 11 anni e necessitano perciò di una costante e attenta sorveglianza, che l’Amministrazione ha il dovere di garantire nella maniera più ampia possibile. L’ultima strada percorribile, dunque, in assenza della possibilità di nominare personale supplente come previsto dal comma 9, sarà quella di aggregare gruppi di alunni ad altre classi della scuola, creando evidenti difficoltà di carattere didattico e organizzativo ma, soprattutto, di rispetto delle norme sulla sicurezza negli ambienti scolastici.

Personale ATA e ore eccedenti
Altrettanto delicata appare la questione relativa ai collaboratori scolastici: si pensi, ad esempio, a quegli istituti comprensivi costituiti da numerosi plessi (fino a 12-13) alcuni dei quali ospitano soltanto poche sezioni di scuola dell’infanzia o classi di primaria. Esistono perfino realtà in cui si ha un solo custode ed un solo insegnante per plesso in alcuni momenti della giornata: qui si evidenzia con maggior chiarezza come la presenza di un collaboratore scolastico sia essenziale per garantire il servizio all'utenza. Il dettato normativo che prevede l'attribuzione di ore eccedenti per la copertura delle supplenze brevi, con l'intento di regolamentare l'aspetto economico ed amministrativo, sembra peraltro non tener conto del CCNL di comparto vigente che impedisce di fatto la piena applicazione delle disposizioni contenute nel ddl Stabilità: non vi è infatti la possibilità concreta da parte del dirigente scolastico di disporre, in maniera unilaterale, l'effettuazione di ore eccedenti l'orario di servizio per il personale che non intendesse farlo per qualsivoglia motivo.
Infine, l'applicazione letterale del comma 8 relativamente alla destinazione del MOF, potrebbe privare di efficacia quella parte della contrattazione integrativa di istituto che regolamenta la destinazione del compenso accessorio del personale non docente.