Con le nuove supplenze in vista difficoltà organizzative e
didattiche
di Francesca Lascialfari,
Il Sole 24 Ore
24.10.2014
Il testo definitivo del ddl Stabilità 2015, dopo l’approvazione del
Consiglio dei Ministri, ha ricevuto il via libera della Ragioneria
Generale e ieri l’ok del Quirinale che l’ha inviato alla Camera. Tra
gli interventi per la riduzione della spesa, si registrano quelli
sulle supplenze brevi nelle scuole di cui ai commi 8 e 9, dell’art.
28, a partire dal prossimo anno scolastico. In particolare, il comma
8 esclude la sostituzione dei collaboratori scolastici per assenze
di durata fino a 7 giorni prevedendo, altresì, che si provveda a
garantire la copertura necessaria conferendo ore eccedenti al
personale già in servizio nella scuola. Il costo relativo allo
straordinario verrà coperto con il Fondo per il miglioramento
dell’offerta formativa (Mof), che avrà questa destinazione
prioritaria. Per quanto riguarda gli insegnanti delle scuole
dell’infanzia e primarie, il comma 9, inoltre, elimina la
possibilità di assumere supplenti per la copertura delle assenze di
un solo giorno.
La necessità dei supplenti nella scuola di
base
Ad oggi, nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, è
possibile nominare insegnanti supplenti anche in caso di assenze
della durata di un solo giorno, pur nel rispetto dell’art.1, comma
78, della legge 662/96: i dirigenti scolastici, infatti, utilizzano
innanzitutto le ore a disposizione per le supplenze interne, cambi
turno, flessibilità dell’orario di insegnamento, eventuali
disponibilità (sia economiche che professionali) per le ore
eccedenti, per le quali è previsto un apposito finanziamento nel Mof
che, tuttavia, ad oggi risulta inadeguato alle necessità. Solo nel
caso in cui nessuna delle precedenti soluzioni sia applicabile, si
attinge dalla graduatoria per le sostituzioni secondo quanto
previsto dal D.M. 131/2007.
D’altra parte, la presenza di un docente in classe è indispensabile
dato che gli alunni hanno un’età compresa tra i 3 e gli 11 anni e
necessitano perciò di una costante e attenta sorveglianza, che
l’Amministrazione ha il dovere di garantire nella maniera più ampia
possibile. L’ultima strada percorribile, dunque, in assenza della
possibilità di nominare personale supplente come previsto dal comma
9, sarà quella di aggregare gruppi di alunni ad altre classi della
scuola, creando evidenti difficoltà di carattere didattico e
organizzativo ma, soprattutto, di rispetto delle norme sulla
sicurezza negli ambienti scolastici.
Personale ATA e ore eccedenti
Altrettanto delicata appare la questione relativa ai collaboratori
scolastici: si pensi, ad esempio, a quegli istituti comprensivi
costituiti da numerosi plessi (fino a 12-13) alcuni dei quali
ospitano soltanto poche sezioni di scuola dell’infanzia o classi di
primaria. Esistono perfino realtà in cui si ha un solo custode ed un
solo insegnante per plesso in alcuni momenti della giornata: qui si
evidenzia con maggior chiarezza come la presenza di un collaboratore
scolastico sia essenziale per garantire il servizio all'utenza. Il
dettato normativo che prevede l'attribuzione di ore eccedenti per la
copertura delle supplenze brevi, con l'intento di regolamentare
l'aspetto economico ed amministrativo, sembra peraltro non tener
conto del CCNL di comparto vigente che impedisce di fatto la piena
applicazione delle disposizioni contenute nel ddl Stabilità: non vi
è infatti la possibilità concreta da parte del dirigente scolastico
di disporre, in maniera unilaterale, l'effettuazione di ore
eccedenti l'orario di servizio per il personale che non intendesse
farlo per qualsivoglia motivo.
Infine, l'applicazione letterale del comma 8 relativamente alla
destinazione del MOF, potrebbe privare di efficacia quella parte
della contrattazione integrativa di istituto che regolamenta la
destinazione del compenso accessorio del personale non docente.