Supplenze fino a 18 ore tra statale e paritaria nella secondaria. Il completamento di orario

di Paolo Pizzo, Orizzonte scuola 31.10.2014

Nella scuola secondaria (I e II grado) il completamento di orario tra scuola statale e paritaria (o comunque non statale) è possibile solo fino al raggiungimento delle 18 ore settimanali.

L'art. 4 comma 1 del D.M. n. 131/2007 (Regolamento delle supplenze) prevede che l'aspirante cui venga conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.

Sempre ai sensi dell'art. citato il completamento d'orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali e non statali con rispettiva ripartizione dei relativi oneri.

L'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il personale di ruolo è indicato dall'art. 28 del CCNL/2007: “In coerenza con il calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare [più 2 ore di programmazione] e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. “

Pertanto, se il docente svolge già delle ore (es. 3) nella scuola privata non può accettare 18 ore nella scuola statale. Potrebbe accettare solo le ore che gli permetterebbero il completamento fino all'orario obbligatorio (es. se ha 3 ore nella scuola privata potrebbe accettarne fino a 15).

Si precisa inoltre quanto segue in relazione alla possibilità di far spezzare una cattedra intera ai fini del completamento orario: solo il docente già occupato per una supplenza ad orario non intero nella scuola statale può raggiungere l'orario intero con supplenza anche nella scuola non statale chiedendo lo spezzettamento di una cattedra intera.

Al contrario, un docente già impegnato nella scuola non statale ad orario non intero non ha nessuna pretesa di far frazionare una cattedra intera offerta dalla scuola statale per poter completare.
Per la scuola statale, infatti, in quest'ultimo caso il docente risulta totalmente inoccupato e la cattedra non può essere frazionata ma deve essere offerta per intero.

Cosa accade se il completamento implica il frazionamento di una disponibilità nella scuola statale? Il docente che svolge già supplenza su spezzone nella scuola non statale, al quale viene offerto una supplenza nella scuola statale, può chiedere di frazionare la disponibilità per ottenere il completamento?

Dalla prassi acquisita in questi ultimi anni emerge che l'orientamento dei Dirigenti Scolastici è quello di considerare il Regolamento delle supplenze come cardine normativo per la scuola statale, quindi partendo dalla disponibilità nella scuola statale, se si vuole e ne ricorrono le condizioni, si può completare anche con ore di insegnamento nella scuola non statale, ma non viceversa.

Cosa vuol dire che il frazionamento delle disponibilità deve avvenire "salvaguardando in ogni caso l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno"?

Il frazionamento deve tenere conto delle esigenze didattiche relative alle singole discipline, così ad es. una disponibilità di 4 ore relativa solo ad Italiano o Matemativa per una classe non può essere scissa.

In questi anni si è formato un dibattito sulla possibilità/convenienza di scindere insegnamenti quali Italiano/Storia, Matematica/Fisica, Filosofia/Storia. L'orientamento (in questi casi comunque è sempre bene concordare con il Dirigente Scolastico) è quello di consentire la scissione, dato che essa è diventata prassi comune anche per i docenti di ruolo in seguito alla contrazione di cattedre e alla razionalizzazione imposta dalle riforme sugli ordinamenti scolastici.

E' chiaro che le ore destinate alle attività di sostegno per un alunno non possono essere scisse.

Il docente che deve attuare il completamento di orario può chiedere spostamenti di orario nella scuola statale?
Purtroppo questa situazione non è definita dal punto di vista normativo. Supplenze: il completamento orario è un diritto?

Dobbiamo tuttavia avvertire che spesso nelle scuole si incontrano molte difficoltà (anche quando il completamento riguarda unicamente scuole statali), soprattutto se l'orario è diventato "definitivo" e si è nella seconda parte dell'anno scolastico.