TFA sostegno: FAQ e materiali di studio. A Genova incontri di preparazione

di Lalla, Orizzonte scuola 14.11.2014

L'Università di Genova mette a disposizione materiali (normativa, convenzione onu, icf, autonomia scolastica, pedagogia speciale) di facile lettura in occasione utili per le prove di selezione e organizza degli incontri di preparazione alla prova preselettiva.

 

FAQ 

FAQ 1
D A chi è riservato il corso di Formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di Sostegno?
 

R Il corso è riservato a docenti in possesso dell’abilitazio
ne all’insegnamento che intendono conseguire la specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità.

FAQ 2
D E’ possibile presentare domanda di ammissione alla prova di selezione e quindi sostenere il test preliminare in più di un Ateneo?
 

R Nulla osta se
non la concomitanza di date.

F
AQ 4
D E’ possibile effettuare domanda di accesso al corso per ottenere la specializzazione per il sostegno in un grado scolastico diverso da quello in cui si è abilitati?
 

R No, è possibile fare domanda per accedere al corso di specializzazione per il sostegno esclusivamente per il grado scolastico o i gradi scolastici per il quale o per i quali si possiede l’abilitazione all’insegnamento, ai sensi dell’art. 5 del decreto 30 settembre 2011.


FAQ 7
D Se un candidato, avendone i requisiti, partecipa alla prova di accesso per più gradi scolastici e risulta vincitore in più di uno, potrà specializzarsi in tutti?
 

R No, il candidato che risulti vincitore per più gradi scolastici, sarà chiamato al momento dell’iscrizione ad effettuare una scelta per conseguire la specializzazione per un solo grado scolastico.


FAQ 8
D L’iscrizione al corso di Formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di Sostegno è compatibile con l’iscrizione ad altri corsi?
 

R L’iscrizione al corso di Formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di Sostegno non è compatibile, ai sensi dell’art. 3, comma 6 del DM 249/2010, con l’iscrizione a qualsiasi altro corso che dà diritto all’acquisizione di crediti formativi universitari o accademici, in Italia e all’estero, da qualsiasi ente organizzati. Qualora lo studente intenda iscriversi al corso di Formazione per le attività di Sostegno dovrà chiedere la “sospensione” della carriera.


FAQ 9
D E’ possibile frequentare il corso di Formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di Sostegno a distanza? E’ prevista la frequenza obbligatoria?
 

R Come prevede il Decreto 30 settembre 2011 non è possibile utilizzare la formazione on-line, per quanto riguarda gli insegnamenti, sono accettate le assenze nella percentuale del 10% Per il tirocinio e i laboratori vige l’obbligo integrale di frequenza delle attività previste, senza riduzioni né recuperi.


FAQ 11
D E’ possibile il riconoscimento di CFU per chi è già in possesso di una specializzazione per il sostegno per altro grado scolastico o per chi abbia conseguito esami in ambito universitario sui temi inerenti alla disabilità?
 

R No, non è previsto il riconoscimento di CFU e non sono previste eccezioni, come indica l’Allegato C del Decreto 30 settembre 2011.


FAQ 12
D Chi può partecipare?
 

R Il Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca ha chiarito in data 11/12/2013 che può partecipare al concorso per l’ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità chi è in possesso dell’abilitazione all’insegnamento conseguita a qualsiasi titolo, come da elenco seguente:

- Laurea in Scienze delle formazione primaria (per la scuola dell’Infanzia e primaria);

- SSIS (per la scuola secondaria);

- COBASLID (per la scuola secondaria)

- Diplomi accademici di II livello rilasciati dalle istituzioni AFAM per l’insegnamento dell’Educazione musicale o dello Strumento;

- Diploma di Didattica della Musica (Legge 268/2002);

- Concorsi per titoli ed esami indetti antecedentemente al DDG 82/2012;

- Concorso per titoli ed esami indetto con DDG 82/2012 (esclusivamente all’atto della costituzione del rapporto di lavoro);

- Sessioni riservate di abilitazione (D.M. 85/2005, D.M. 21/2005, D.M. 100/2004; O.M. 153/1999, O.M. 33/2000, O.M. 3/2001, ecc.)

- Titoli professionali conseguiti all’estero e riconosciuti abilitanti all’insegnamento con apposito Decreto del Ministro dell’Istruzione;

- TFA - PAS e Diploma di scuola magistrale (e relative sperimentazioni purchè corrispondenti) conseguito entro l’a.s. 2001/02 per la scuola dell'infanzia o Diploma di istituto magistrale (e relative sperimentazioni purchè corrispondenti) conseguito entro l’a.s. 2001/02 per la scuola dell'infanzia eprimaria.

FAQ 13
D
Possono partecipazione alla selezione i candidati che abbiano conseguito l’abilitazione all’insegnamento all’estero (Paesi UE e non)? 
R Possono partecipare i docenti che abbiano conseguito l’abilitazione all’insegnamento all’estero (Paesi UE e non) e siano in possesso del riconoscimento del titolo professionale per esercitare la professione in Italia rilasciato dal MIUR. Tutti i riferimenti inerenti il riconoscimento del titolo professionale conseguito all’estero si trovano alla pagina web
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/ riconoscimento-prof...

FAQ 18
D Posso effettuare il tirocinio diretto presso la scuola ove insegno.?
 

R. ll docente con incarico annuale o supplenza annuale, tenuto conto di quanto previsto dal D.M. n.93/2013 – art. 6, può effettuare il tirocinio diretto presso la scuola ove insegna, purchè la stessa sia accreditata o richieda il riconoscimento di accreditamento. Il tirocinio non può essere svolto nella classe ove già insegna ma in altre classi dell’Istituto o scuola purchè nella scuola siano presenti docenti in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno, che hanno dato la disponibilità a svolgere la supervisione per il tirocinio diretto.

FAQ 19
D Se la scuola ove insegno non risulta accreditata come posso effettuare il tirocinio diretto presso la scuola ove insegno.?

Qualora la scuola prescelta non risulti accreditata per lo svolgimento del TFA ex D.M. 249/2010 art.12 e D.M. 93/2012 art.3 il DS deve accompagnare la richiesta del docente che richiede il tirocinio con la dichiarazione di disponibilità della scuola ad accoglierlo e il curriculum dell’insegnante accogliente.


FAQ 20
D Posso effettuare il tirocinio diretto presso la scuola ove insegno anche se questa è ubicata in altra regione?
 

E' possibile svolgere il tirocinio diretto nella sede di servizio, anche se questa è ubicata in altra regione, purché vincitore e con disponibilità di un tutor accogliente abilitato